Tribunale di Treviso – Domanda di ammissione al passivo dei canoni di locazione finanziaria spettanti dopo il fallimento.

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Data di riferimento: 
10/12/2015

 

Tribunale di Treviso 10 dicembre 2015 – Pres. Rel. Fabbro.

 

Fallimento – Insinuazione al passivo – Canoni di locazione finanziaria post fallimento – Non ammissibilità.

 

Non vanno ammessi al passivo fallimentare i canoni di leasing ancora dovuti al concedente  dopo il fallimento dell’utilizzatore del bene concesso in locazione, in quanto laddove il curatore si sciolga dal contratto  viene  meno l’esigibilità del suo credito. La facoltà di insinuarsi al passivo  da parte del creditore, che a seguito dello scioglimento del contratto  ha ottenuto la restituzione del bene, gli è concessa eventualmente solo dopo la sua riallocazione e per la sola differenza tra il credito vantato  e quanto ricavato dalla nuova collocazione (nello specifico è stata respinta, in sede di opposizione ex art.98 L.F., la richiesta di ammissione al passivo formulata dal concedente  prima della riallocazione, pur essendosi lo stesso impegnato, ex art. 72 quater L.F., ad imputare  al residuo credito quanto avrebbe potuto  eventualmente ottenere dalla vendita o dal reimpiego dei beni locati) (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

 http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/151211130256.PDF

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]