Tribunale di Venezia: Accordi di ristrutturazione - azione di responsabilità nei confronti dell’attestatore e provvedimenti cautelari.

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Data di riferimento: 
19/05/2015

 

Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, 19 maggio 2015 (data decisione) – dott.ssa Manuela Farini (presidente), dott.ssa Annamaria Marra (giudice), dott. Luca Boccuni (giudice est.)

 Fallimento - Società per azioni – Azione di responsabilità - Stato di insolvenza – Prosecuzione dell’attività – Aggravamento del dissesto - Responsabilità solidale degli amministratori, dei sindaci e dell’attestatore degli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F. - Procedimento per sequestro conservativo

Fallimento - Società per azioni – Azione di responsabilità - Onere del curatore di allegazione - Indicazione dei singoli atti gestori e rilevanti

Fallimento - Società per azioni – Azione di responsabilità - Valutazione equitativa del danno in sede cautelare

Sussiste la responsabilità ex art. 146 L.F e 2043 c.c., in relazione all’art. 217, comma 1, n. 4, L.F., degli amministratori, con il concorso di responsabilità dell’attestatore degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., e dei sindaci per difetto di vigilanza, nella omessa presentazione dell’istanza di fallimento dell'impresa già in crisi, come imposto dall'art. 217 L.F., comma 1, n. 4, c.c., così essendo stato il fallimento medesimo ritardato proprio dalla presentazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. (avv. Alberto Rinaldi – Riproduzione riservata)

Il pregiudizio di cui il fallimento può lamentare la sussistenza nell'ipotesi dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, non può consistere nella differenza dei netti patrimoniali, essendo il fallimento onerato di allegare le attività gestorie che hanno determinato un maggiore indebitamento per la società, attività che non sarebbero state svolte ove il fallimento fosse stato dichiarato tempestivamente, così consolidandosi il patrimonio sociale e la relativa esposizione debitoria. (avv. Alberto Rinaldi – Riproduzione riservata)

In sede cautelare nell’ambito di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, il danno può determinarsi in via equitativa nei debiti assunti dalla società che non sarebbero stati contratti ove il fallimento fosse stato dichiarato tempestivamente, ovvero nella decorrenza degli interessi maturati per debiti pregressi che con la dichiarazione di fallimento sarebbero stati evitati. (avv. Alberto Rinaldi – Riproduzione riservata)

 Riferimenti normativi

 artt. codice civile: 2043, 2446, 2447, 2485, 2486

 artt. codice procedura civile: 671

 artt. legge fallimentare: 146, 217

 Provvedimento segnalato dall’avv. Alberto Rinaldi

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: