Le più recenti decisioni del Tribunale di Udine

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Tribunale di Udine - Giudizio del Tribunale nel concordato preventivo e contenuto della relazione del professionista. Data di riferimento: 02/03/2009 Il Tribunale ai sensi dell'art 162 l. fall. è tenuto a controllare non solo la regolarità formale della domanda, ma anche la completezza della documentazione prodotta a sostegno della domanda di concordato ed in particolare la completezza e ragionevolezza del piano proposto dal debitore per la ristrutturazione dei debiti, la cui fattibilità deve essere attestata dall'esperto all'uopo nominato, dovendo in assenza di tali requisiti, dichiarare la stessa inammissibile.

Se da un lato al Tribunale è preclusa la possibilità di vagliare la convenienza della proposta di concordato, a meno che non preveda delle classi di creditori, ove è necessario effettuare il c. d. "cram down", allo stesso è affidato un controllo di legalità, che si estende non solo alla completezza e regolarità della documentazione fornita, ma anche alla ragionevolezza e completezza della relazione dell'esperto ( a cui la legge ha affidato il giudizio sulla attendibilità dei dati esposti e sulla fattibilità del piano), la cui validità e affidabilità sono presupposti dalla legge nel delineare i requisiti del giudizio su cui i creditori devono basarsi per esprimere il loro voto.

Ai fini di una disamina della completezza del piano e del connesso parere dell'esperto, appare necessario che lo stesso sia compiutamente sviluppato in tutti i suoi elementi particolari, onde consentire al Tribunale ed ai creditori una valutazione complessiva della sua attendibilità e realizzabilità in concreto e della sua rispondenza ai requisiti richiesti dall'art.160 l. fall., non potendo essere rimessa a scelte successive del debitore e del liquidatore giudiziale la decisione su come sviluppare gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed il conseguente piano.

Tribunale di Udine - Esercizio contestuale di azione di responsabilità ed azione revocatoria: ammissibilità e presupposti. Data di riferimento: 17/10/2008 Anche dopo la riforma della disciplina delle società di capitali e segnatamente delle società a responsabilità limitata introdotta nel 2003, la curatela é legittimata ad esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori prevista dall'art. 146 l. fall. , sia per i danni provocati al patrimonio della società, sia per i danni provocati ai creditori sociali, malgrado l'art. 2476 cod. civ. non preveda più espressamente la possibilità per i creditori sociali di promuovere la medesima azione e ciò anche in forza della modifica introdotta all'art. 146 l. fall. dalla riforma della legge fallimentare ( con tutte le ovvie ricadute sotto il profilo dell'onere della prova del danno, della promuovibilità dell'azione nel caso di rinunzia o transazione da parte della società e di prescrizione dell'azione).

L'amministratore deve rispondere per i danni provocati con la sua condotta contraria ai doveri e agli obblighi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo alla società e ai creditori, qualora abbia gravemente depauperato il patrimonio della società, che non appare sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie di questi ultimi e grava sullo stesso l'onere della prova circa la non imputabilità del fatto dannoso e circa l'osservanza dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto ( v. art. 2476, primo comma, ultima parte , che stabilisce una inversione dell'onere della prova a favore della società e dei creditori). Spetta per contro al curatore provare la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione dei doveri gravanti sull'amministratore e la perdita subita, nonché l'entità del danno, che deve essere commisurata alle conseguenza immediate e dirette delle violazioni contestate all'amministratore

Tribunale di Udine - Art. 2467 c.c.: estensibilità della norma alle S.p.A. - Finanziamenti indiretti e postergazione Data di riferimento: 21/02/2009 Tribunale di Udine, 21 febbraio 2009

dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Gianfranco Pellizzoni dott. Mimma Grisafi (Giudice rel.)

Deve ritenersi possibile (e doverosa in una lettura costituzionalmente orientata) l'applicazione in via analogica dell'art. 2467 c.c., ogni qualvolta la s.p.a. (ma anche l'accomandita per azioni), presenti una struttura "chiusa" analoga a quella delle s.r.l.: ossia una società con base azionaria ristretta, con soci partecipi all'attività economica e comunque coinvolti nella sua gestione, non meri "investitori", soci quindi che per la "misura", o anche solo la "qualità", della loro partecipazione siano assimilabili a quelli di srl.

Sono qualificabili come finanziamenti non solo ogni apporto del socio da cui derivi un debito della società, e non abbia una diversa causa giuridica, ma anche le varie garanzie prestate dal socio nell'interesse della società che rientrano nel concetto normativo di "finanziamento in qualsiasi forma effettuato" poiché è evidente che proprio la prestazione di garanzie reali o personali (fidejussioni) rilasciate dal socio è ciò che consente alla società di ricorrere a prestiti, o anche a garanzie di terzi, altrimenti non ottenibili.

In assenza di disposizioni transitorie, l'art. 2467 cc é applicabile a tutti i finanziamenti che alla data dell'1/1/04 sono ancora in corso e da rimborsare, purchè al momento del finanziamento sussistano i presupposti applicativi della disciplina.