Corte di Cassazione – Notifica all’imprenditore cessato di una sola tra le plurime istanze di fallimento avanzate nei suoi confronti. Condizione di sua fallibilità ex art. 2495 c.c..

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Data di riferimento: 
07/01/2016

 

Reclamo ex art.18 L.F.

 

Corte di Cassazione, Sez. VI, 07 gennaio 2016 n.98 – Pres. Ragonesi, Rel. Genovese.

 

Fallimento – Notificazione del ricorso – Oneri per il debitore – Omessa notificazione di altri ricorsi – Irrilevanza.

 

Fallimento - Imprenditore cessato – Vicende estintive delle società – Cancellazione dal registro delle imprese – Inapplicabilità – Cessazione dell’attività – Condizione decisiva.

 

Fallimento – Reclamo ex art 18 L.F. – Rigetto – Contributo unificato – Ulteriore versamento – Necessità.

 

Al debitore, cui sia stato regolarmente notificato, nel rispetto delle forme previste, un ricorso per la dichiarazione di fallimento, non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscono nel medesimo procedimento, dal momento che egli ha l’onere di seguire l’ulteriore sviluppo dello stesso e di assumere ogni opportuna iniziativa a tutela dei propri diritti. Non lede, il suo diritto di difesa neppure la circostanza che il fallimento venga  dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso, a meno che il debitore non indichi le specifiche ragioni che imponevano una addizionale notificazione. (Pierluigi Ferrini . Riproduzione riservata)

 

Non è estensibile all’ imprenditore individuale, al fine di valutarne la fallibilità ex art . 10 L.F., la disciplina estintiva  di cui all’art. 2495 c.c,  che prevede che le società si considerano cessate a seguito della loro cancellazione dal registro delle imprese, in quanto la fine della qualità di imprenditore non è subordinata alla realizzazione di una qualche formalità ma, solo al reale venir meno dell’attività svolta. (Pierluigi Ferrini -  Riproduzione riservata)

 

Laddove il reclamo ex  art .18  L.F., avverso la sentenza dichiarativa del fallimento venga rigettato e lo stesso sia stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per il versamento da parte del ricorrente, a titolo di contributo unificato, di un ulteriore importo di ammontare uguale a quello inizialmente dovuto per la proposizione del ricorso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160112135305.PDF

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: