Tribunale di Ravenna – Istanza di concordato preventivo e contratti pendenti: condizione di applicabilità della disciplina di cui all’art. 169 bis L.F.

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Data di riferimento: 
22/10/2014

 

Tribunale di Ravenna 22 ottobre 2014 – Est. Farolfi.

 

Concordato con continuità – Fattispecie ex art 186 bis L.F. – Cessione di azienda in esercizio –  Prosecuzione dell’attività d’impresa – Affitto d’azienda – Esclusione.

 

Concordato preventivo – Sospensione o interruzione automatica dei contratti – Esclusione –  Disciplina di diritto comune – Assoggettabilità.

 

Concordato preventivo – Art. 169 bis L.F. – Scioglimento o sospensione dei contratti pendenti a domanda del ricorrente – Ammissibilità – Soggezione della controparte – Facoltà di interloquire e di ottenere un indennizzo – Risarcimento del danno  per inadempimento – Credito anteriore: chirografario od anche privilegiato.

 

Concordato preventivo – Art. 169 bis L.F. – Scioglimento o sospensione dei contratti pendenti – Istanza – Fase preconcordataria – Semplice sospensione – Ammissibilità.

 

Concordato preventivo - Art. 169 bis – Organo giurisdizionale – Controllo – Coerenza od inammissibilità dell’istanza.

 

Concordato preventivo – Istanza di scioglimento o sospensione dei contratti pendenti – Confronto col creditore – Udienza ex art. 174 L.F. – Momento utile – Ammissione al voto -  Entità dell’indennizzo -  Decisione non vincolante.

 

Concordato preventivo – Scioglimento  dei contratti di leasing – Interesse dei creditori – Conformità – Credito chirografario – Commisurazione.

 

Concordato preventivo – Scioglimento  dei contratti bancari – Anticipazioni – Correlata cessione di credito – Prestazioni interamente eseguite - Art. 169 bis – Inapplicabilità.

 

La norma ai cui all’art. 186 bisL.F. abbraccia fattispecie diverse di concordato con continuità, tutte caratterizzate dal mantenimento in esercizio dell’attività di impresa; pur tuttavia, l’ esplicita previsione del particolare requisito della "cessione di azienda in esercizio" porta ad escludere che quel tipo di concordato  possa essere attuato anche mediante ricorso alla distinta ipotesi dell'affitto di azienda. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Diversamente dal fallimento, nel cui ambito si rinvengono le disposizioni degli artt. 72 e ss.L.F., l’ammissione alla procedura di concordato non determina di regola automaticamente effetti sospensivi od interruttivi dei rapporti, ma comporta la sottoposizione dei rapporti pendenti alla disciplina di diritto comune in tema di obbligazioni e contratti, ivi comprese le disposizioni in tema di inadempimento, risoluzione e risarcimento del danno. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

L’introduzione, con decorrenza dal l’ 11 settembre 2012, da parte del  D.L. 22 giugno 2012 n.83, dell’art. 169 bis L.F., che attribuisce ad una sola delle parti, quella del cui concordato si tratta, il diritto potestativo di chiedere al Tribunale o al G.D. (post ammissione) lo scioglimento o la sospensione, per non più di 60 giorni prorogabili soltanto una volta, dai contratti “in corso di esecuzione” alla data di presentazione del ricorso (contratti che il D.L.  27 giugno 2015 n. 83 ha successivamente ridefinito come “pendenti”, ossia, in conformità al disposto degli art. 72 e SS. L.F., come “non ancora eseguiti o non compiutamente eseguiti”), pone la controparte in bonis in una situazione di “soggezione” di fronte all’altrui iniziativa giudiziale. Situazione che è lenita dal diritto della stessa  di ottenere un indennizzo corrispondente “al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento” e dalla facoltà (esplicitamente affermata dal predetto D.L. 83/2015 in caso di scioglimento) di interlocuzione nel corso di questo procedimento o, meglio, sub procedimento da svolgersi con rito camerale. Ciò da luogo, in favore della controparte contrattuale, ad un credito “anteriore” da soddisfarsi secondo le previsioni del piano concordatario e coerentemente alla natura del credito, pertanto normalmente chirografario ma non di rado privilegiato (si pensi, ad esempio, al credito risarcitorio derivante dallo scioglimento di un contratto di locazione di immobile). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

L’istanza ex art . 169 bis si può considerare percorribile anche nella fase preconcordataria, pur se,in  tale ipotesi,  si deve ritenere dia normalmente luogo, precauzionalmente ed in relazione al materiale probatorio in quel momento presumibilmente censibile, ad un provvedimento di semplice sospensione e non di scioglimento del rapporto, di cui dovrebbe altrimenti opinarsi la definitività o revocabilità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il controllo da parte dell’organo giurisdizionale, in sede di autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione dei contratti pendenti, è volto a verificare la coerenza dell’istanza a tal fine proposta o, viceversa, l’abuso insito nella richiesta (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

In corso di concordato anche l’udienza di cui all’art. 174 L.F. può costituire un utile momento di confronto da parte e con il creditore, in ordine all’entità della sua ammissione al voto, fermo restando che la decisione sul punto del G.D. non sarà vincolante rispetto ad un eventuale accertamento dell’indennizzo avanti al G.O. per il caso di contrasto fra le parti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Non appare seriamente contestabile la coerenza e, quindi, l’accoglibilità dell’istanza ex art. 169 bisL.F. proposta con riferimento ai contratti di leasing,avanzata in sede di domanda di ammissione ad un concordato puramente liquidatorio, in quanto risulta conforme all’interesse generale dei creditori concordatari lo scioglimento da quel tipo di rapporti, stante che risulta ingiustificato che la società (che nel caso specifico, per di più,aveva giàconcesso in affitto il ramo d’azienda produttivo ad un soggetto terzo prima della presentazione dell’istanza di ammissione) continui a far fronte a canoni in prededuzione, per beni strumentali allo svolgimento di detta attività, approntando i relativi fondi ed accantonamenti sino alla completa esecuzione dei rapporti, risultando invece ben più vantaggioso e coerente con il piano l’immediato scioglimento; tale interruzione comporterà il riconoscimento di un credito chirografario in capo alle società di leasing coinvolte pari ai canoni non pagati ed a scadere, oltre ad eventuali oneri e penali, detratto il valore residuo dei beni da restituire, di cui il Commissario giudiziale dovrà tenere conto anche ai fini dell’ammissione al voto. (si rappresenta al riguardo che  il D. L. 83/2015 ha successivamente esplicitamente regolamentato le modalità di scioglimento delle locazioni finanziarie) (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Qualora le anticipazioni, regolate in conto corrente,siano state concesse da una banca alla società in concordato non a fronte di mera girata per l’incasso od altra forma di mandato, ma dietro espressa cessione pro solvendo del credito vantato dalla società affidata verso terzi,  il rapporto bancario non può dirsi “pendente” o, almeno, parzialmente ineseguito da entrambe le parti, in quanto la banca risulta aver completamente erogato la propria prestazione mediante l’accredito dell’anticipazione ed il cliente finanziato aver operato da parte sua lacorrispondente cessione del credito, ragion per cui la disciplina di cui all’art. 169 bis L.F. non può trovare applicazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/11829.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: