Tribunale di Bergamo – Eccezioni al divieto ex art. 168 L.F. in ipotesi di pegno irregolare e di garanzia finanziaria. Inapplicabilità delle norme che regolano la realizzazione del pegno in caso di fallimento e di concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
22/10/2015

 

Tribunale di Bergamo 22 ottobre 2015 – Pres. Vitiello, Est. Golinelli.

 

Concordato preventivo – Divieto di azioni esecutive – Eccezioni - Pegno irregolare e garanzia finanziaria – Soddisfazione diretta – Ammissibilità.

 

Costituzione di pegno irregolare - Fallimento e concordato preventivo – Disposizioni sulle modalità di realizzazione della garanzia – Artt. 53 e 56 L.F. – Inapplicabilità.

 

La norma dell’art. 168 L.F. che postula il divieto di azioni esecutive a carattere espropriativo, vale a dire di azioni potenzialmente idonee a disgregare il patrimonio del debitore, ammette due eccezioni: la prima, ai sensi dell’art 1851 c.c., in ipotesi di pegno irregolare, ossia quando “a garanzia di uno o più crediti sono vincolati depositi di denaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita ad una banca la facoltà di disporne”, ciò  perché  in tale ipotesi i beni diventano di proprietà del creditore, onde questi può direttamente soddisfarsi sugli stessi, al di fuori del concorso con gli atti creditori, restituendo solo l’ eventuale eccedenza ottenuta; la seconda, ex art.4 del D. Lgs. 21 maggio 2004 n. 170 ( Attuazione della direttiva 2002/47/CE in materia di contratti di garanzia finanziaria) in quanto tale disposizione acconsente a che il creditore pignoratizio, al verificarsi di un evento determinante l’escussione della garanzia, utilizzi, osservando le modalità previste dal contratto, il contante per estinguere l’obbligazione finanziaria garantita e ciò anche in caso di apertura di una procedura di risanamento (e quindi,  ai sensi dell’art 1 lett.e) del suindicato decreto legislativo,  anche in caso di concordato preventivo) o di liquidazione (nello specifico  ricorrevano entrambe le eccezioni dal momento che si verteva sia in ipotesi di pegno irregolare, dal momento nell’atto di costituzione dello stesso si era facoltizzata la banca creditrice, tramite mandato irrevocabile, a fare entrare, tramite girata in garanzia a proprio favore,  i titoli dati in pegno nel proprio patrimonio; sia in ipotesi di garanzia avente ad oggetto strumenti finanziari, ragion per cui  il Tribunale  ha ritenuta legittima la realizzazione dei pegni da parte della banca anche in costanza di concordato preventivo). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

L’estinzione del credito a garanzia del quale il pegno irregolare è stato costituito è effetto di un’ operazione meramente contabile che resta fuori dall’ambito di operatività dell’istituto della compensazione in quanto tra credito e pegno sussiste un rapporto unico di accessorietà; pertanto, in caso di fallimento (come nel caso di concordato preventivo) del debitore concedente devono ritenersi inapplicabili sia le disposizioni sulle modalità di realizzazione del bene costituito in garanzia in concorrenza della procedura concorsuale, sia la regola di cui all’art. 53 L.F. che sottopone alla procedura di ammissione al passivo anche i crediti pignoratizi, sia infine le limitazioni alla compensabilità dei debiti verso il fallito previste dall’art. 56 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=14002.php

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]