Tribunale di Padova – Ammissione all’esdebitazione del fallito, condannato per il reato di bancarotta fraudolenta a seguito di patteggiamento, che abbia soddisfatto parzialmente i creditori concorsuali.
Tribunale di Padova 09 febbraio 2013 -Pres. Santinello, Est. Maiolino.
Fallimento – Reato di bancarotta fraudolenta – Condanna a seguito di patteggiamento – Unico indizio utile - Esdebitazione – Ammissibilità.
Fallimento – Esdebitazione –– Creditori concorsuali - Necessaria soddisfazione anche parziale – Interpretazione dell’art. 142, secondo comma L.F. – Insoddisfazione totale di alcuni creditori – Irrilevanza.
La condanna, a seguito di “patteggiamento”, per il reato di bancarotta fraudolenta non costituisce una causa ostativa all’ammissione del fallito al beneficio, ex art. 142 L.F., dell’esdebitazione, e ciò in quanto la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non ha efficacia di giudicato nel processo civile ed in quanto può costituire l’unico “indizio utile” sfavorevole al ricorrente, laddove sussista una pluralità di elementi che ne predicano invece la condotta decisamente collaborativa con gli organi della procedura fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La condizione posta dall’art. 142, secondo comma, L.F., che esclude che l’esdebitazione possa essere concessa nel caso in cui non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali, deve essere interpretata, coerentemente con il “favor” formulato dalla legge delegante il Governo alla modifica delle procedure concorsuali (legge 14 maggio 2005, n.80), nel senso che tale beneficio può essere concesso anche quando taluni crediti non sono stati pagati affatto, dal momento che una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe un’irragionevole distinzione tra fallimenti con crediti privilegiati di modesta entità ed altri con rilevanti crediti privilegiati, ed, altresì, in quanto il meccanismo esdebitatorio é già previsto dagli artt. 135 e 184 L.F. all’esito del concordato preventivo e fallimentare e, nel fallimento, opera nei confronti delle società, ex art. 118, secondo comma, L.F., con la cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal curatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13321.pdf