Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Procedure di insolvenza e reg. (CE) 1346/2000: atti pregiudizievoli, inopponibilità e legge applicabile.

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Data di riferimento: 
15/10/2015

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 15 ottobre 2015, in C-310/14, Nike v. Sportland

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articoli 4 e 13 – Procedura di insolvenza – Atti pregiudizievoli – Azione diretta alla restituzione dei pagamenti effettuati prima della data d’apertura della procedura di insolvenza – Legge dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza – Legge di un altro Stato membro che disciplina l’atto in questione – Legge che non consente, “nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo” – Onere della prova

 

L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000  del  Consiglio,  del 29   maggio   2000,   relativo   alle   procedure   di   insolvenza,  deve   essere interpretato   nel   senso che  la   sua   applicazione   è   assoggettata   alla condizione  che  l’atto  in  questione  non  possa  essere  impugnato  sul fondamento  della  legge  applicabile  a  tale  atto  (lex  causae),  tenuto  conto di tutte le circostanze della fattispecie.

 

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del regolamento n.1346/2000 e nell’ipotesi in cui il resistente in un’azione di nullità, annullamento o inopponibilità sollevi una disposizione della legge applicabile a tale atto (lex causae) secondo cui detto atto è impugnabile unicamente nelle circostanze previste da tale disposizione, incombe a questo resistente eccepire l’assenza di tali circostanze e produrne la prova.

 

L’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato  nel  senso  che  i  termini  «non consente  (...),  di  impugnare  tale  atto  con alcun   mezzo»   si   riferiscono,   oltre   che   alle   disposizioni   della   legge applicabile a tale atto (lex causae) applicabili in materia di insolvenza, al complesso delle disposizioni e dei principi generali di tale legge.

 

L’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che il resistente in un’azione di nullità, annullamento o inopponibilità di un atto deve dimostrare che la legge applicabile a tale atto (lex causae), nella sua interezza, non consente di contestare il citato atto. Il giudice nazionale investito di tale azione può decidere che è al ricorrente che incombe produrre la prova dell’esistenza di una disposizione o principio di tale legge in forza di cui l’atto può essere impugnato solo laddove detto giudice consideri che il resistente, in un primo tempo, ha effettivamente dimostrato, alla luce delle norme abitualmente applicabili nel suo diritto processuale nazionale, che l’atto in parola, in forza della stessa legge, non è impugnabile.

[Sentenza integrale all'indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ031...

Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Corte Giust. UE 15 ottobre 2015.pdf1023.81 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: