Trib. Tolmezzo - Esdebitazione - Mancata previsione per i fallimenti chiusi prima del 16.07.2006 - Incostituzionalità.

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Data di riferimento: 
15/05/2008

 Tribunale di Tolmezzo - 15.05.2008 - dott. Giuliano Berardi Presidente, dott. Lorenzo Massarelli Giudice relatore, dott. Alessia Bisceglia Giudice

Appare irragionevole ed ingiustificabile che il legislatore del 2007, introducendo ex professo una disciplina transitoria in materia di esdebitazione (prima assente), stabilisca una disparità di trattamento fra i falliti le cui procedure si siano chiuse prima del 16.7.2006 (che non possono aspirare all'esdebitazione) e i falliti le cui procedure siano ancora pendenti al 16.7.2006, posto che in entrambi i casi si tratta di soggetti sottoposti a procedure "definite secondo la legge anteriore", quindi rispettivamente svolte e da svolgersi interamente in base alla disciplina della legge del 1942 per cui va sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 19, comma 1, e 22, comma 4, del Decreto Legislativo n° 169/2007 nella parte in cui limita in via transitoria l'applicazione retroattiva della disciplina in materia di esdebitazione ai soli fallimenti ancora pendenti alla data del 16.7.2006, anziché a tutti i fallimenti retti dall'originario testo del R.D. n° 267/1942, a prescindere dalla data di loro chiusura;

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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