Tribunale di Treviso – Fallimento della società appaltatrice di opere pubbliche e condizione per il riconoscimento della prededucibilità del credito della subappaltatrice.

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Data di riferimento: 
26/03/2016

 

Tribunale di Treviso 24 marzo 2016 – Pres. Fabbro, Rel. Passarelli.

 

Fallimento – Appalto di opere pubbliche – Credito della subappaltatrice – Prededucibilità -   Credito dell’ appaltatrice fallita – Sospensione del pagamento - Onere della prova – Correlazione tra pagamento della subappaltatrice e riscossione del credito nei confronti della stazione appaltante - Presupposto essenziale.

 

 Fallimento – Appalto di opere pubbliche – Prosecuzione del rapporto - Credito della subappaltatrice – Prededucibilità - Nesso di strumentalità tra pagamento della subappaltatrice e pagamento dell’affidataria delle opere – Condizione necessaria - Ipotesi riferibile al solo rapporto in corso.

 

Nell’ipotesi di fallimento della società appaltatrice di opere pubbliche, affinché possa, in sede di approvazione dello stato passivo, essere riconosciuta la natura prededucibile del credito della   società subappaltatrice istante, il potere di sospensione del pagamento del credito della fallita, a mente del disposto di cui all’art. 118, terzo comma, del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti), da parte dell’ente committente, deve essere stato esercitato dallo stesso prima della dichiarazione di fallimento dell’affidataria, dal momento che, di regola, il fallimento, salvo che il curatore non richieda di voler subentrare nel rapporto di appalto, interrompe ex lege il meccanismo contrattuale esistente. Tale sospensione deve essere stata documentata dalla richiedente la collocazione in prededuzione, in quanto, in assenza di tale prova, risulta mancante un presupposto essenziale per la valutazione, in termini di utilità e di necessità, della correlazione esistente tra il pagamento della subappaltatrice e la riscossione del credito nei confronti della stazione appaltante. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La subordinazione del riconoscimento della prededuzione del credito della subappaltatrice all’accertamento dell’effettiva sospensione da parte della stazione appaltante del pagamento del credito di spettanza della società appaltatrice fallita, qualora non già verificatasi prima della dichiarazione di fallimento, sussiste solo se il rapporto di appalto prosegue a seguito del subentro del curatore nella posizione dell’affidataria delle opere, in quanto, in caso contrario, il fallimento, e  con esso l’accertamento del credito concorsuale della subappaltatrice in sede di verifica del passivo, fa venir meno il potere di sospensione dei pagamenti dovuti all’appaltatrice e, di conseguenza, esclude il nesso di strumentalità tra pagamento della società subappaltatrice e pagamento della società fallita, nesso che giustifica il riconoscimento della prededuzione del credito della prima e che è riferibile, appunto, al solo caso di rapporto in corso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160405132014.PDF

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: