Tribunale di Benevento – Desistenza del ricorrente in sede prefallimentare e condanna alle spese.

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Data di riferimento: 
26/03/2016

 

Tribunale di Benevento, Sez. II civ., 23 marzo 2016 – Pres. D'Orsi, Rel. Cuoco.

 

Procedimento prefallimentare – Processo civile tra parti -  Assenza di precise disposizioni di legge – Art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale – Applicazione per analogia delle disposizioni del codice di procedura civile – Art. 306, quarto comma, c.p.c. – Rinuncia agli atti del giudizio – Condanna alle spese del rinunciante – Sentenza dichiarativa del fallimento –  Ricorso della fallita ex art. 18 L.F. – Desistenza del creditore procedente - Condanna alle spese – Motivazione.

 

Stante che le attuali disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 L.F., nel riservare ai creditori ed al pubblico ministero l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento, hanno delineato il procedimento prefallimentare come un processo civile tra parti finalizzato alla pronuncia di un giudice terzo sulle rispettive prospettazioni, si deve ritenere che possano trovare applicazione, ex art. 12 della disposizioni sulla legge in generale, anche in sede di giudizio  fallimentare, in assenza di precise disposizioni di legge, le norme contenute nel codice di rito, compresa in particolare la disciplina  preveduta dall’art. 306 c.p.c. che regolamenta l’estinzione del processo per  rinuncia agli atti del giudizio, ponendo le spese delle altre parti a carico del rinunciante (nello specifico, in sede di reclamo ex art. 26 L.F. avverso il decreto del giudice delegato che aveva liquidato le spese al difensore che aveva assistito la curatela nel corso del giudizio ex art. 18 L.F. proposto dalla fallita dinanzi alla Corte d’Appello, ponendole, ai sensi dell’ art. 306, quarto comma, c.p.c., a carico dell’unico creditore procedente, nonostante la sua precedente desistenza nel giudizio di reclamo avverso la sentenza  dichiarativa del fallimento, il tribunale è pervenuto ad analoga conclusione ed ha, pertanto, rigettato il reclamo e confermato la precedente condanna alle spese disposta dal giudice delegato, e ciò in quanto, qualificata processualmente la desistenza del creditore procedente in sede prefallimentare come quell’atto col quale lo stesso abdica temporaneamente al proprio diritto processuale a che la domanda venga esaminata nel merito, ha ritenuto che, per evitare forme di abuso del diritto e del mezzo processuale, anche in sede fallimentare l’iniziativa di una parte debba non solo esistere al momento dell’introduzione del procedimento, ma debba permanere intatta durante tutto l’iter processuale). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160408125111.PDF

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160408125146.PDF

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: