Corte di Cassazione (6285/16) – Insinuazione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato di un credito ex art. 2751 bis n.2 c.c.: criteri e prove per il riconoscimento del privilegio e la determinazione del suo ammontare.

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Data di riferimento: 
31/03/2016

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 marzo 2016 n. 6285 - Pres. Didone, Rel. Di Virgilio.

Fallimento – Insinuazione al passivo – Studio associato –  Credito ex art. 2751 bis n.2 c.c. -  Presunzione della non spettanza del privilegio – Prova contraria - Rigorosa indagine da parte del tribunale - Necessità.

Fallimento – Esame dello stato passivo – Credito richiesto - Riduzione e rideterminazione da parte del tribunale – Applicazione dell’ art. 2233 c.c. – Esame delle lettere di incarico – Criteri necessari.

Nel rispetto dei limiti dell’interpretazione estensiva dell’art. 2751 bis n.2 c.c., deve ritenersi che la domanda di insinuazione al passivo in via privilegiata da parte dei uno studio associato faccia presumere che non spetti il privilegio, a meno che l’istante non provi che il credito si riferisca alla prestazione svolta personalmente da un professionista in via esclusiva o prevalente  e sia di pertinenza  dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione. In tale ipotesi sarà  necessario per il tribunale svolgere una rigorosa indagine sul concreto svolgimento della prestazione, che tenga conto anche della dimensione e dell’ordinamento interno dell’associazione professionale, all’esito della quale potrà riconoscersi il privilegio limitatamente al credito od alla parte di esso per il quale sia stata fornita dalla parte la prova che il credito compete al singolo professionista. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Per poter procedere, in sede di esame dello stato passivo fallimentare, alla riduzione e alla conseguente rideterminazione del credito richiesto dal creditore in sede di ricorso per la sua ammissione, non è sufficiente che il tribunale ritenga congruo l’importo da esso stabilito rispetto all’attività prestata dall’istante, ma è necessario che si attenga ai criteri di cui all’art. 2233 c.c. e che eventualmente tenga in considerazione le condizioni economiche, come concordate per iscritto dalle parti con le lettere di incarico. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Provvedimento tratto da: http://www.fallimentiesocieta.it/

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: