Corte di Cassazione – Concordato preventivo e violazioni procedimentali. Possibilità del ricorso straordinario per cassazione in ipotesi di mancata ammissione. Quesito alle SS. UU.

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Data di riferimento: 
23/02/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. I, 23 febbraio 2016 n. 3472 – Pres. Ceccherini, Est. Ragonesi.

 

Concordato preventivo – Mancato raggiungimento delle maggioranze richieste – Tribunale – Decreto di inammissibilità della proposta - Non contestuale pronuncia di fallimento -  Votazione non conforme al disposto dell’art. 174 L.F. – Possibilità di esperire il ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost.  – Questione rimessa alle SS.UU..

 

La Prima sezione civile della Corte di Cassazione, investita  del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. proposto dal richiedente il concordato avverso il provvedimento del tribunale che, pur in presenza di voti a suo avviso da considerarsi nulli in quanto manifestati da soggetti non legittimati e comunicati non nelle forme previste dall’art.174 L.F., aveva ugualmente dichiarato inammissibile la domanda per mancato raggiungimento delle maggioranze richieste, ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione se detto provvedimento si debba considerare, anche in tale ipotesi, definitivo e se, pertanto, corrisponda al principio costituzionale del giusto processo imporre al proponente, nell’ipotesi in cui si dolga di violazioni procedimentali, consistenti, ad esempio, in errori nel calcolo delle maggioranze o, come nello specifico, di validità di voti contestati, di presentare una nuova domanda, dando così corso ad una nuova ulteriore procedura, gravosa quanto a tempi e costi, quando in sede di ricorso per cassazione sarebbe possibile decidere in ordine alla esistenza o meno del prospettato vizio di carattere procedimentale e definire così la questione. In tale contesto risulterebbe ad avviso della Sezione remittente opportuno che le Sezioni Unite valutassero comparativamente le diverse ipotesi di cui agli artt. 162, 173, 179 e 180 della legge fallimentare in relazione alle diverse fattispecie concrete di diniego o di revoca  del concordato preventivo, che, in assenza della contestuale o immediatamente successiva dichiarazione di fallimento (nei confronti della quale  l’unico rimedio esperibile risulterebbe l’impugnazione della sentenza ex art. 18 L.F.), potrebbero dar luogo al ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14291.pdf

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: