Tribunale di Taranto - Estensione del fallimento ai soci di società di persone: la tutela della buona fede dei terzi e la rigorosità della prova in caso di rapporti familiari.

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Data di riferimento: 
18/11/2015

 

Tribunale di Taranto 18 novembre 2015 – Pres. Genoviva, Rel. Zanna.

 

Fallimento – Società di fatto – Apparenza -  Tutela dei terzi – Principio dell’apparenza del diritto – Sufficienza -  Comunione dei conferimenti – Alea comune -  Elementi indicativi non necessari

 

Fallimento – Società di fatto – Estensione ai soci ex art. 147 L.F. – Sussistenza dell’affectio societatis – Ipotesi della sussistenza dirapporti familiari –  Affectio familiaris –Necessaria esclusione –  Prova rigorosa dell’esistenza del vincolo societario.

 

Per il principio dell’apparenza del diritto,ai fini della assoggettabilità al fallimento di una società  con soci illimitatamente responsabili,il comportamentoatto ad ingenerare, nei terzi, il convincimento incolpevole della sussistenza di un vincolo sociale, è sufficiente ad affermare l’esistenza di una società di persone, ancorché nella realtà non esistente, senza  la necessità di accertare se, in concreto, ricorrano gli ulteriori elementi necessari a provare l’effettiva stipulazione di un contratto sociale, consistenti nella costituzione di un fondo comune mediante specifici apporti finalizzati all’esercizio congiunto di un’attività economica, nella partecipazione comune nei guadagli e nelle perdite enell’affectio societatis. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Nel caso in cui il rapporto sociale si intrattenga tra familiari, ad avviso della S.C., il giudizio sulla  reale sussistenza dell’ affectio societatis deve essere più rigoroso che nel rapporto tra estranei, occorrendo che la prova della esteriorizzazione del vincolo  societario si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l’intervento del familiare possa essere motivato dall’affectio familiaris (nel caso specifico, il tribunale ha escluso che ricorresse l’elemento assorbente del vincolo familiare, dal momento che risultava provato il carattere continuativo e sistematico delle garanzie prestate e delle operazioni di finanziamento effettuateper importi ingenti dai familiari  e  che  risultava parimenti provato che lo stretto intreccio di interessi economici tra il fallito e i suoi familiari aveva trasceso l’espressione della solidarietà familiare e manifestato l’impegno da parte degli stessi di costante sostegno e partecipazione alla gestione e alle sorti della comune impresa, ingenerando, giustificatamente, nei terzi la convinzione della esistenza di una società di fatto, come tale assoggettabile a fallimento ex art. 147 L.F.). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14380.pdf

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: