Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59

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Riportiamo il testo dell’art. 6 del Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali - Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59

 

Art. 6 Modifiche alla legge fallimentare

 1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 40, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente: «Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente.»;

 b) all'articolo 95, terzo comma, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «In relazione al numero dei creditori e alla entità' del passivo, il giudice delegato puo' stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.»;

 c) all'articolo 104-ter, decimo comma, è inserito, in fine, il seguente periodo: «E' altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma.»;

 d) all'articolo 163, secondo comma, dopo il n. 2) è aggiunto il seguente: «2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, puo' stabilire che l'adunanza sia svolta in via telematica con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi»;

 e) all'articolo 175 comma secondo, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti e' disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza.».

 ... omissis