Corte di Cassazione – Configurabilità dei reati fallimentari di bancarotta fraudolenta per distrazione, preferenziale, da irregolare tenuta delle scritture contabili ed impropria da reato societario.

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Data di riferimento: 
23/03/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 23 marzo 2016 n. 12398 – Pres. Sabeone, Rel. Micheli.

 

Fallimento - Bancarotta per distrazione – Sfasamento temporale tra condotta e dissesto – Configurabilità - Nesso causale e psichico – Condizione prescindibile.

 

Fallimento - Bancarotta per distrazione – Reato di pericolo –  Elemento soggettivo - Dolo generico – Consapevolezza dell’utilizzo distorto del patrimonio sociale.

 

Fallimento – Bancarotta preferenziale - Violazione dell’ordine di soddisfazione dei creditori – Dolo specifico – Scopo di favorire alcuni creditori a danno degli altri – Configurabilità del reato - Erogazioni estranee all’interesse della società – Condotta distrattiva e non preferenziale.

 

Fallimento – Bancarotta documentale – Irregolare tenuta delle scritture contabili – Elemento soggettivo richiesto – Dolo generico  - Consapevolezza dell’impossibilità di ricostruire il movimento degli affari.

 

Fallimento – Bancarotta impropria da reato societario - Aggravamento del dissesto – Comportamento sufficiente  - Preesistenza di altra causa – Irrilevanza.

 

Nel reato di bancarotta fraudolenta previsto dall’art. 216, primo comma n. 1) L.F., i fatti di distrazione e le ipotesi alternative che determinano una diminuzione del patrimonio pregiudizievole per i creditori assumono, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, rilevanza penale, a far data da tale momento, in qualunque tempo siano stati commessi (purché lo sfasamento temporale non elida il portato dannoso dell’azione), e, quindi, anche se tali condotte si sono realizzate quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza, in quanto per nessuna di queste  specifiche ipotesi la legge richiede che sussista un nesso causale o psichico tra la condotta dell’autore ed il dissesto dell’impresa, la qual cosa viceversa postula nella diversa ipotesi di  bancarotta da reato societario di cui all’art. 223, secondo comma, L.F., come sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 11 aprile 2002 n.61, che non si può ritenere costituisca una norma di chiusura, con funzione interpretativa dell’intero sistema sanzionatorio, in particolare dell’art. 216, cui il legislatore del 2002, non ha, si deve presumere volutamente, apportato alcuna modifica (nello specifico la Corte ha ritenuto, anche in ragione delle indicazioni in tal senso da parte delle Sezioni Unite,  di aderire alla più recente giurisprudenza che, richiamandosi  a quella consolidata e tradizionale, ha, nell’analisi del reato di bancarotta,  avvallato l’abbandono definitivo della concezione del fallimento come evento, di cui alle sentenze Corvetta n. 47502 del 24/9/2012 e Gessi n. 41655 del 10/9/2013, che si era medio tempo affermata). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Trattandosi di reato di pericolo non è richiesto, per la configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216, primo comma n. 1) L.F., il dolo specifico, ossia non è necessaria la conoscenza da parte dell’autore dello stato d’insolvenza dell’impresa, in quanto detta ipotesi di reato si perfeziona con il solo dolo generico, ossia con la consapevolezza da parte del suo autore di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, destinazzione non giustificabile con il fisiologico esercizio dell’attività imprenditoriale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale di cui all’art. 216, terzo comma, L.F. è necessaria la violazione della par condicio creditorum, consistente nell’alterazione dell’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione degli stessi, ed il dolo specifico costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l’eventualità di un danno per gli altri. Pertanto, laddove il pagamento sia rivolto a vantaggio di un creditore privilegiato è necessario, per la configurabilità del reato, che concorrano altri crediti, non soddisfatti, con privilegio di grado prevalente o uguale (nello specifico, la Corte ha ritenuto sussistesse il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, pur essendo verosimile che parte delle somme ingiustificatamente prelevate dalle casse sociali fossero state destinate alla soddisfazione di alcuni creditori, in quanto da parte degli imputati non si erano neppure indicate le generalità dei soggetti che si sarebbero in tal modo favoriti e, vieppiù, in quanto i pagamenti preferenziali erano stati eseguiti “in nero”, risolvendosi così in ipotetici benefici per i destinatari costituenti aggravi ulteriori per la fallita, onde quelle erogazioni  andavano considerate come estranee all’interesse della società ed, in quanto tali, come forme di distrazione). (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

 

Affinché si configuri il reato di irregolare tenuta delle scritture contabili, di cui all’art. 216 primo comma n. 2 L.F., risulta sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza nell’agente che la confusa tenuta della compatibilità possa rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, non essendo, per contro necessario né dimostrare elementi di intenzionalità volti a perseguire fini di profitto per sé o di danno per altri, né che la condotta dell’agente era ispirata da uno ed un solo obiettivo.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita ha concorso a determinare solo un aggravamento del dissesto già in atto della società, stante che la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 cod. pen. rileva anche nella materia de qua, dovendosi pertanto escludere che abbia valenza derimente la preesistenza di una causa che, si assuma, sarebbe stata in grado, da sola, di provocare il dissesto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

 http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/CCF07042016_6.pdf

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: