Tribunale di Padova – Concordato preventivo: termine, da considerarsi perentorio, per il deposito da parte del proponente, ex art. 163, secondo comma, n. 4 L.F., delle somme necessarie allo svolgimento della procedura.

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Data di riferimento: 
31/03/2016

 

Tribunale di Padova, Sez. I civ., 31 marzo 2016 – Pres. Rel. Maiolino.

 

Concordato preventivo – Tribunale - Provvedimento di ammissione -  Somme necessarie allo svolgimento della procedura – Deposito necessario da parte del ricorrente - Fissazione di un termine – Improrogabilità.

 

Concordato preventivo – Termine per il deposito delle spese –  Proponente - Mancato versamento -  Commissario giudiziale – Avvio del procedimento ex art. 173 L.F.  - Inutilità del deposito tardivo – Revoca dell’ammissione.

 

Il termine non superiore a quindici giorni fissato dal Tribunale, in sede di ammissione di una proposta di concordato preventivo, per il deposito in cancelleria della somma che si presume necessaria per l'intera procedura (che l’art. 163, secondo comma n. 4, L. F. ha stabilito possa oscillare tra il 20% ed il 50%) ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione della procedura stessa richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, della somma a ciò necessaria e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del termine fissato; da ciò consegue che quest'ultimo è improrogabile e che il deposito tardivo deve considerarsi inefficace. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La natura perentoria del termine fissato dal Tribunale per il deposito della somma necessaria allo svolgimento della procedura è, in assenza di un’ espressa dizione normativa, desumibile dalla disposizione di cui all’ art. 163, terzo comma, L.F. che espressamente stabilisce che il proponente, in caso di mancato versamento delle somme richieste, venga convocato avanti al Collegio per la revoca ex art.173 L.F. dell’ammissione al concordato (è ciò che è avvenuto nel caso di specie, ed inefficace è risultato  il deposito tardivo a mezzo assegno, nel corso dell’udienza di revoca, delle somme dovute, avendo lo stesso Legislatore previsto quella sanzione in caso di mancato rispetto del termine stabilito). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

(http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/TribPD_31032016.pdf

 

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