Corte d'Appello di Brescia – Concordato preventivo con riserva: possibilità dello scioglimento del proponente, ex art. 169 bis L.F., dai contratti bancari.

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Data di riferimento: 
01/06/2016

Corte d'Appello di Brescia, Sez. I civ.,  01 giugno 2016 - Pres. Pianta, Rel. Miglio.

Concordato preventivo – Scioglimento del rapporto principale di credito bancario – Patti accessori – Estensione.

Concordato preventivo – Proponente - Richiesta scioglimento da contratti pendenti  - Rituale comunicazione dell’istanza – Condizione necessaria - Controdeduzioni delle controparti – Rispetto del  termine concesso.

Concordato preventivo – Proponente - Richiesta scioglimento da contratti bancari pendenti – Ammissibilità – Art. 169 bis, quarto comma, L.F. – Ipotesi diverse di inapplicabilità della disposizione.

Concordato preventivo con riserva – Art. 169 bis L.F. – Applicabilità – Dubbi e condizioni decisive.

Qualora una società proponente, in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, venga, su sua richiesta, autorizzata allo scioglimento, ex art. 169 bis L.F., da alcuni contratti bancari pendenti,  risulta ineludibile che allo scioglimento del rapporto principale di credito bancario, che assicurava alle banche linee autoliquidanti, consegua anche quello di tutti i patti accessori, in particolare del patto di compensazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In sede di reclamo avverso il decreto del tribunale che, in sede di ammissione di una società alla procedura di concordato preventivo, aveva autorizzato lo scioglimento di alcuni contratti bancari, non è consentito alle banche, cui sia stata in precedenza data rituale comunicazione dell’istanza avanzata in tal senso dal proponente  e che, nel termine concesso per la presentazione di eventuali controdeduzioni, non avevano sollevato obiezioni di sorta neppure relativamente alla ristrettezza del termine, di dolersi in ritardo per il fatto che sia stato loro concesso un termine eccessivamente esiguo, in quanto avrebbero potuto e dovuto avanzare apposita richiesta di concessione di un termine più ampio prima dello spirare di quello precedente, stante che l’art. 169 bis L.F. si limita a prescrivere, senza alcuna formalità, che sia sentito l’altro contraente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La mancata inclusione dei contratti bancari tra quelli cui, ai sensi del IV comma dell’art. 169 bis L.F.,  non si applica il predetto articolo, comporta, senza alcun margine di dubbio, che lo stesso sia  ad essi regolarmente applicabile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Risulta dubbia l’applicabilità dell’art. 169 bis L.F. ai concordati con riserva fino alla loro ammissione, sia perché non menzionati da tale norma, sia perché la definitività della decisione sulla sorte dei contratti pendenti contrasta con la provvisorietà degli effetti protettivi per il patrimonio del debitore, impliciti nella domanda presentata ai sensi del VI comma dell’art. 161 L.F. (nello specifico il tribunale ha però ritenuto che il dubbio non sussistesse, stante che la società debitrice aveva presentato domanda di scioglimento solo al momento della presentazione del piano concordatario). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15935.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: