Tribunale di Bolzano – Concordato preventivo: procedura competitiva ex art 163 bis L.F e rapporto con la disciplina delle vendite, pure competitive, di cui all’art. 182, quinto comma, L.F.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
17/05/2016

Tribunale di Bolzano, Uff. Fall., 17 maggio 2016 - Pres. Rel. Bortolotti.

Concordato preventivo – Novellati artt. 163 bis e 182, quinto comma, L.F. – Disciplina delle vendite competitive – Differenti fasi applicative – Procedimento delle offerte concorrenti – Finalità.

Concordato preventivo – Gara competitiva ex art. 163 L.F. – Decreto del Tribunale - Carenza di offerte o inefficacia delle stesse – Offerte condizionate – Aggiudicazione all’originario offerente –- Non necessità della modifica della proposta.

Concordato preventivo – Gara competitiva ex art. 163 L.F. - Artt. da 105 a 108 ter L.F.  – Mancato richiamo -  Dubbi applicativi  - Sospensione della vendita ad opera del G.D. – Possibilità ammessa dal Tribunale.

Concordato preventivo – Gara competitiva ex art. 163 L.F. – Pubblicità obbligatoria – Offerta migliorativa – Incremento minimo dell’offerta originaria – Condizione sufficiente per l’ammissione.

Al fine del coordinamento degli artt. 182, quinto comma, L.F. e 163 bis L.F., articoli entrambi introdotti dal D. L. 83/2015, convertito nella L. 123/2015, si deve ritenere che  la disciplina contenuta nel novellato art. 182, quinto comma L.F. , che rinvia agli artt. da 105 a 108 ter L.F.,trovi applicazione a tutte quelle vendite competitive che si rendano necessarie in qualsiasi fase della procedura concordataria, sia anteriore che posteriore all’omologa, a tutte le procedure concordatarie, che siano liquidatorie od in continuità aziendale, diretta o indiretta, ad esclusione della fase “ante ammissione concordataria” (che va dal momento del deposito della domanda di concordato, anche “con riserva”, al momento del deposito del decreto di ammissione), la quale si deve  ritenere regolamentata dall’art. 163 bis L.F.. Detto articolo disciplina, infatti, l’ipotesi in cui il piano concordatario contempli la cessione o l’affitto ad un soggetto preventivamente individuato dell’ azienda o di un ramo d’azienda o di beni specifici del proponente, e sancisce, al fine di escludere la possibilità che proposte vincolate possano essere ritenute ammissibili, la necessaria pubblicizzazione dell’offerta pervenuta e la natura competitiva del procedimento  che dovrà svolgersi (nello specifico, il tribunale, pur consapevole dell’ inopponibilità, ai sensi di tale disposizione, agli altri potenziali acquirenti del contratto stipulato dal debitore, ha ritenuto, per escludere la possibilità dell’insorgere, nella fase successiva, di eventuali contenziosi che avrebbero potuto rallentare il normale corso della procedura, di richiedere che nel contratto originario fosse inserita una clausola che prevedesse la risoluzione dello stesso in caso di aggiudicazione del bene ad un soggetto diverso dall’offerente). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

Laddove alla gara competitiva disposta ai sensi dell’art. 163 bis L.F. non dovesse partecipare alcuno, oppure le offerte depositate, compresa quella dell’originario offerente, si dovessero ritenere inefficaci in quanto non conformi al decreto del Tribunale che ha disposto l’apertura del procedimento stabilendo le modalità del suo svolgimento, oppure risultassero condizionate, il bene, ad avviso del Tribunale, andrà comunque aggiudicato a colui il quale aveva fatto l’offerta originaria iniziale, seppure questa non venga modificata in conformità a quanto previsto dal decreto stesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il mancato richiamo nell’art. 163 bis L.F. degli artt. da 105 a 108 ter L.F. ed il rinvio alla regolamentazione disposta dal Tribunale rende dubbia l’applicabilità al procedimento introdotto da tale norma della disciplina  delle vendite fallimentari, concernente in particolare la sospensione, ex art 108, della vendita  da parte del Giudice Delegato (possibilità che, nello specifico, in sede di apertura della procedura, è stata comunque prevista dal tribunale, in ossequio la principio secondo cui l’art. 182, quinto comma, L.F. costituisce espressione di una regola generale, compatibile  in quanto tale anche con la fase disciplinata dall’art. 163 bis L.F. ) (Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto all’obbligo di pubblicità, l’art. 163 bis L.F. ricalca l’art. 107, laddove prevede che con il decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all’art. 490 del codice di procedura civile; a differenza, però, dell’art. 107 L.F. la disposizione in tema di offerte concorrenti non fa, però, seguire alla predetta regola inderogabile l’obbligo di pubblicare la vendita almeno 30 giorni prima dell’inizio della procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La previsione, da parte dell’ art. 163 bis L.F., dell’obbligatorietà di una gara secondo una procedura più restrittiva e meno  libera rispetto a quella prevista dall’art. 107 L.F.  sembra non consentire di aggiudicare il bene al miglior offerente, ma impone comunque lo svolgimento di una gara fra coloro che abbiano proposto una qualsiasi offerta migliorativa valida, con la conseguenza, tendenzialmente negativa, per la miglior riuscita del recupero concordatario, che è sufficiente che tutti  inizialmente offrano l’importo pari al prezzo offerto dal proponente originario incrementato dell'aumento minimo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/TribBZ_17052016.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: