Tribunale di Como - Concordato preventivo: rinuncia, entro i venti giorni successivi all’adunanza dei creditori, al privilegio e contestuale esercizio del voto. Effetti e decisione sulle spese.

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Data di riferimento: 
02/05/2016

 

Tribunale di Como 02 maggio 2016 – Pres. Introini, Est. Parlati.

 

Concordato preventivo - Adunanza dei creditori – Rinuncia al privilegio nei venti giorni successivi – Diritto di voto – Esclusione - Opposizione all’omologazione – Accoglimento.

 

Concordato preventivo – Rinuncia al privilegio nei venti giorni successivi all’omologazione -   Calcolo della maggioranza – Ipotesi nuova – Mancata omologazione - Compensazione delle spese.

 

Nel rispetto, in particolare, del principio immanente nella disciplina del concordato preventivo della necessaria chiarezza informativa del ceto creditorio che ne potrebbe risultare potenzialmente  compromessa, deve escludersi che ai privilegiati sia  consentito l’esercizio, all’esito dell’adunanza dei creditori e nei venti giorni  a questa successivi, del diritto di voto quale conseguenza della rinuncia al privilegio, costituendo l’udienza ex art. 177 L.F.  il momento della definitiva puntualizzazione della qualificazione e quantificazione dei crediti ammessi al voto e non potendo tale cristallizzazione subire modifiche nel termine ex art. 178 L.F. normativamente concesso per la sola espressione del voto alla stregua del riconoscimento già operato in sede di adunanza e non in vista di un’inammissibile alterazione delle qualificazioni e quantificazioni in tale sede enunciate (nello specifico, il Tribunale ha pertanto, in ragione della declaratoria di invalidità  della rinuncia parziale da parte di alcuni creditori al privilegio e dei voti favorevoli  dagli stessi espressi in un momento successivo all’adunanza e del conseguente mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per l’approvazione della proposta concordataria, ha accolto l’opposizione all’omologazione proposta da un creditore dissenziente ed ha provveduto con separato e coevo atto sull’istanza di fallimento proposta dal P.M.).  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Comporta la compensazione delle spese la novità della materia trattata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15291.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: