Tribunale di Milano – Concordato fallimentare e sindacato del tribunale sulla liceità degli accantonamenti autorizzati dal G.D. in sede di omologa.
Tribunale di Milano 05 maggio 2016 - Pres. Paluchowski, Est. Bruno.
Fallimento – Concordato fallimentare – Accantonamenti – Liceità possibile.
Fallimento – Concordato fallimentare – Omologazione – Reclamo – Tribunale – Potere di indagine – Limite – Violazione dei doveri imposti dalla legge - Libera valutazione degli organi fallimentari – Esclusione.
Fallimento – Operato del curatore – Colpevole negligenza – Ipotesi di violazione di legge ex art. 36 L.F.
La proposta di concordato fallimentare omologata non comporta l’acquisizione da parte del proponente dell’intero patrimonio fallimentare, onde può risultare lecita la richiesta del curatore di accantonamento di un patrimonio, c.d. cassa, da cui poter attingere per far fronte ai crediti contestati o condizionati già insinuati prima della domanda di concordato, nonché a quelli fatti valere dopo il deposito della stessa, le cui pretese dovessero risultare fondate. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In ipotesi di reclamo proposto avverso il decreto del G.D. al fallimento di autorizzazione all’esecuzione del piano di riparto previsto dal concordato fallimentare ed agli eventuali accantonamenti ritenuti congrui, compete al tribunale, delimitato l’ambito del suo potere d’indagine, la verifica dei criteri applicati dal curatore e dal giudice delegato nel richiedere e disporre tali accantonamenti per verificare che non siano palesemente difformi dalle regole della corretta amministrazione, ma rappresentino mera estrinsecazione di scelte discrezionali rimesse alla libera valutazione degli organi fallimentari. Ciò in quanto l’art. 36 novellato sancisce che i motivi di doglianza possono riguardare solo la violazione dei doveri imposti agli stessi dalla legge e quindi, in via immediata e diretta, degli obblighi di emissione di provvedimenti tipici spettante allo specifico organo reclamato, risultando soppressa la possibilità di impugnare atti a matrice discrezionale essendo precluso al G.D. prima e al Tribunale poi di valutare il merito gestorio delle scelte del curatore e, ex art. 26 L.F., del giudice delegato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Integra violazione di legge ai sensi dell’art. 36 L.F. lo svolgimento da parte del curatore, con la colpevole negligenza richiesta dall’art. 2236 c.c., degli incarichi professionali a lui riservati, stante che l’art. 38 L.F. impone allo stesso il dovere di diligenza di cui all’art. 1176 c.c., nel rispetto non solo dei diritti ma anche degli interessi legittimi dei soggetti interessati alla procedura fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservati)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15242.pdf