Tribunale di Venezia – Concordato preventivo e riconoscibilità del privilegio ai crediti ex art. 2751 bis n. 5 c.c. laddove derivanti da contratto d’appalto.

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Data di riferimento: 
17/05/2016

 

Tribunale di Venezia 17 maggio 2016 - Est. Gasparini.

 

Concordato preventivo – Crediti derivanti da contratto d’appalto – Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. – Applicabilità esclusa.

 

Attesa la mancanza della sicura prevalenza dell’attività lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi, va esclusa l’applicabilità del privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 5 c.c., che assiste i crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti di produzione e lavoro, come nella stessa  norma specificato, nel caso questi si riferiscano a “corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti”, anche ove trattasi di crediti derivanti da contratto d’appalto, stante che in tal caso la prestazione lavorativa viene considerata nella sua globalità, onde risulta impossibile, in assenza di una specifica prova in tal senso, valutarne le singole componenti al fine farla rientrare nell’ambito della mera prestazione di servizi. (nello specifico il tribunale ha, pertanto, ritenuto di non riconoscere il privilegio al credito vantato,  ex art.118 del D. Lgs. 163/06, dalla  società subappaltatrice,  nei confronti dell’affidataria di opere pubbliche, che era stata poi ammessa alla procedura di concordato preventivo) (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15232.pdf

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: