Tribunale di Treviso – Istanza di fallimento nei confronti di un’impresa con sede all’estero che abbia in Italia una sede di rappresentanza il cui preposto goda di limitati poteri.

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Data di riferimento: 
29/06/2016

Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 29 giugno 2016 - Pres. Rel. Fabbro

Fallimento - Competenza alla pronuncia – Tribunale del luogo dove l’impresa ha sede – Impresa con sede principale all’estero – Sede secondaria di rappresentanza in Italia – Gestore non autorizzato a stare in giudizio -  Difetto di prova contraria – Giurisdizione italiana – Esclusione.

 

Stante che l’art.3 della L. 218/1995 di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato  stabilisce che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto ha in Italia un rappresentante che sia “autorizzato a stare in giudizio a norma dell’art. 77 c.p.c.” e che l’art. 9, primo comma, L.F. dispone che “”il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa”, difetta la giurisdizione del giudice  italiano e deve pertanto essere dichiarata inammissibile l’istanza di fallimento proposta ex art. 6 L.F. nei confronti di un’ impresa con sede all’estero, laddove questa abbia in Italia solo una sede secondaria di rappresentanza il cui preposto goda di una procura e di una capacità di stare in giudizio che risulti limitata a determinati affari  e l’attore istante non abbia provato l’esistenza di un rapporto institorio generale o di settore, facendone presumere l’inesistenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160629130910.PDF

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: