Tribunale di Pescara – Fallimento: momento in cui è possibile procedere alla liberazione della casa di abitazione del fallito.

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Data di riferimento: 
03/06/2016

Tribunale di Pescara 03 giugno 2016 - G.D. Fortieri.

Fallimento – Liberazione della casa del fallito – Momento in cui si può procedere – Curatore - Predisposizione del piano di liquidazione – Giudice Delegato – Ordine di liberazione – Autorizzazione al possibile utilizzo della forza pubblica.

Non esiste una valida ragione per cui la dizione “fino alla liquidazione delle attività” contenuta nell’art. 47, secondo comma L.F. (norma che  segna il termine prima del quale non è possibile distrarre dall’uso la casa di abitazione del fallito nel caso sussista uno stato di necessità suo e della sua famiglia) non possa essere interpretata come “fino all’inizio della liquidazione delle attività”, escludendosi in tal modo che il legislatore abbia voluto concedere al fallito la prosecuzione del godimento della casa di abitazione fino al momento finale della cessione dei cespiti, ossia, in particolare, fino al momento dell’emissione del decreto di trasferimento di quel bene, anziché fino a quando il curatore abbia predisposto il piano di liquidazione ex art. 104 ter L.F. dello stesso. Esigenze di efficienza e celerità che caratterizzano la procedura concorsuale portano infatti a ritenere che sia preferibile che anche  l’immobile del fallito possa essere liquidato non appena si realizzino le condizioni favorevoli al miglior soddisfacimento dei creditori (nello specifico il giudice delegato, conformemente a quanto richiesto dal curatore, che aveva optato per il metodo di liquidazione previsto dall’art. 107, comma 2, L.F. e che da tempo aveva posto in vendita l’immobile occupato dal fallito senza riuscirvi a motivo della di lui presenza, ha pertanto emesso l’ordine di liberazione ex art. 560, comma 3, c.p.c. di quell’abitazione ed autorizzato il curatore a procedere, se del caso avvalendosi della forza pubblica)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160624141128.PDF

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: