Corte di Cassazione – Concordato preventivo c.d. “in bianco”: pronuncia di inammissibilità della proposta e diritto del debitore allo svolgimento delle sue difese.

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Data di riferimento: 
22/06/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 giugno 2016 n. 12957 - Pres. Ragonesi, Rel. Di Virgilio.

 

Procedura prefallimentare - Concordato preventivo cd. “in bianco” – Istanza di ammissione -  Pronuncia di inammissibilità della proposta – Contestuale dichiarazione di fallimento –  Obbligo di audizione del debitore in almeno un contesto – Lesione del diritto di difesa – Revoca del fallimento.

 

“Ove sia stata presentata proposta di concordato preventivo cd. “in bianco” ai sensi dell’art. 161, 6° comma, L.F., va rispettato l’obbligo di audizione del debitore ex art. 162, 2° comma, L.F. per consentire allo stesso di svolgere le proprie difese prima della pronuncia di inammissibilità, salvo che, inserendosi la proposta nell’ambito della procedura prefallimentare, il debitore sia stato comunque sentito in relazione alla proposta ed abbia avuto modo di svolgere le sue difese”. (Principio di diritto) (nello specifico la Corte, ha rigettato il ricorso presentato dal  Fallimento avverso la decisione della Corte d’Appello di accoglimento del reclamo ex art. 18 L.F. proposto dal debitore e di revoca del fallimento e ha confermato che la mancata convocazione dello stesso, da parte del Tribunale, prima della pronuncia del decreto di  inammissibilità della di lui proposta di concordato e della conseguente dichiarazione di fallimento disposta nei suoi confronti, aveva leso il suo diritto di difesa e gli aveva impedito di chiarire che la mancata presentazione da parte sua dell’ “elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione”, come richiesto dal secondo comma lettera b) dell’art. 162 L.F., non poteva essere considerata motivo sufficiente a giustificare la reiezione della sua istanza di ammissione alla procedura concordataria, stante che il sesto comma di detta disposizione prevedeva solo il deposito di tale elenco senza la necessità che fossero precisate le cause di prelazione e stante che tale adempimento si doveva ritenere da lui regolarmente assolto, avendo egli, in modo da considerarsi equivalente – e tale ritenuto anche dalla Corte -, riportato l’elenco aggiornato e completo dei suoi creditori e dei relativi crediti nella colonna espositiva delle passività della situazione patrimoniale, da lui prodotta unitamente ai bilanci degli ultimi tre anni). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)                                                                                                                                                      

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160624141342.PDF

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: