Corte d'Appello di Firenze – Accordo “di gruppo” di ristrutturazione dei debiti: ammissibilità, effetti negoziali ed anteriorità della pubblicazione. Aggiornamento dei dati.

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Data di riferimento: 
07/04/2016

 

Corte d'Appello di Firenze 07 aprile 2016 - Pres. De Simone, Rel. Monti.

 

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Procedura concorsuale – Esclusione – Effetti negoziali per i soli creditori aderenti – Omologazione – Necessaria verifica delle eventuali ricadute sui terzi estranei.

 

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Opzione ermeneutica preferibile – Anteriorità del deposito del testo dell’accordo – Coincidenza con il testo sottoposto all’omologazione – Possibilità di verifica dell’identità da parte del tribunale.

 

Art. 182 bis L.F. – Interpretazione logico letterale – Meccanismo di opposizione – Termine finale - Necessaria anteriorità delle manifestazioni di dissenso – Tribunale – Decisione ed eventuale omologazione - Giudizio successivo – Nessuna previsione normativa.

 

Accordo di ristrutturazione “di gruppo” – Ristrutturazione di debiti di più società – Ammissibilità – Condizione necessaria – Attestazione - Distinzione delle singole posizioni coinvolte.

 

Accordo di ristrutturazione dei debiti  - Complessità dell’iter procedurale -  Aggiornamento dei dati contabili – Pretesa impossibile - Scostamento inevitabile – Accadimenti sopravvenuti alla stesura -  Controllo necessario dell’incidenza – Non alterazione del quadro di riferimento iniziale.

 

 L’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis L.F., non prevedendo né un provvedimento di apertura a cui facciano seguito progressivi adempimenti giudiziali, né la nomina di organi di gestione e di controllo di un’impresa, non da luogo ad una procedura concorsuale, ma produce effetti soltanto sul piano negoziale, ossia non erga omnes, ma  nei confronti dei soli creditori aderenti. Pertanto, l’unico aspetto di cui dovrebbe preoccuparsi il giudice nel concedere l’omologazione è legato al fatto che, per consentire che il pagamento dei creditori estranei entro un certo termine possa aver luogo, sono momentaneamente inibite le azioni cautelare ed esecutive, e risultano sospese le prescrizioni ed evitate le decadenze, rappresentando questi degli aspetti che coinvolgono i terzi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Sembra decisamente preferibile, rispetto a quella inversa che risulta animata dalla preoccupazione che ci sia identità tra l’accordo pubblicato e quello oggetto di deposito, l’opzione ermeneutica dell’art. 182 bis L.F. che antepone il deposito dell’accordo di ristrutturazione alla domanda di omologazione, in quanto la coincidenza tra il testo dell’accordo sottoposto all’omologazione e quello già depositato nel registro delle imprese può essere riscontrata ad opera  del tribunale, mentre sfuggirebbe alla possibilità di controllo da parte dello stesso tribunale l’eventuale pubblicazione, successiva, di un accordo diverso da quello omologato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Da un punto di vista sia logico che letterale, depone nel senso della necessaria anteriorità della pubblicazione dell’accordo di ristrutturazione rispetto alla sua omologazione l’esame del meccanismo di opposizione come concepito dal legislatore, stante che l’art. 182 bis, quarto comma, L.F. prevede che i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione “entro trenta giorni dalla pubblicazione”, e, nel seguito di detto articolo, che “il tribunale decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato”. Se così non fosse, sarebbe stato quantomeno necessario che il legislatore avesse previsto e disciplinato un autonomo giudizio di opposizione successivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Va ritenuto ammissibile che l’accordo di ristrutturazione dei debiti concentri al suo interno la posizione di più società collegate (cd. accordo “di gruppo”) a condizione che quantomeno la relazione dell’attestatore contenga separati riferimenti alle componenti attive e passive e, dunque, alle distinte posizioni delle singole società e dei relativi creditori, così da soddisfare l’indispensabile esigenza di analiticità e da offrire ai terzi una rappresentazione che consenta una valutazione distinta per ciascuna società. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Risulta impossibile pretendere che i dati contabili indicati nell’accordo di ristrutturazione dei debiti siano aggiornati in tempo reale al momento in cui ha luogo l’omologazione, stante che la complessità dell’iter da percorrere, articolato in più fasi progressive (formazione dell’accordo, esame dell’attestatore, controllo giudiziale e relativa istruttoria), ed il flusso continuo e complesso degli eventi che possono interessare l’azienda a far tempo dalla presentazione della domanda ex art. 182 bis L.F., rende inevitabile che al momento della valutazione si sia verificato uno scostamento dei dati e non si può pensare che i termini dell’accordo vengano continuamente modificati, in quanto la trafila delle varie fasi riprenderebbe dall’inizio comportando l’inutile consumo di tempi ulteriori. E’ pertanto necessario rassegnarsi a convivere con la ”tirannia del tempo”, che può essere combattuta non già spostando in continuazione l’oggetto della valutazione, bensì semplicemente monitorando l’incidenza tendenziale degli accadimenti sopravvenuti, onde verificare che non alterino a tal punto il quadro di riferimento iniziale da fargli perdere significatività. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

 http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160808182840.PDF

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: