Tribunale di Rovigo – Concordato liquidatorio e soddisfazione di almeno il 20% dei crediti chirografari: insufficienza di una mera prospettazione e necessità dell’assunzione di una vera obbligazione.

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Data di riferimento: 
01/08/2016

 

Tribunale di Rovigo 01 agosto 2016 - Pres. D'Amico, Rel. Martinelli.

 

Concordato liquidatorio – Proposta di vendita di un complesso immobiliare –  Previsione di soddisfazione dei chirografari -  Percentuale di poco superiore al 20% - Valore di stima dei beni appena sufficiente – Rischio di insuccesso della prima asta – Ribasso usuale dei prezzi – Non assunzione di una garanzia di adempimento dell’obbligazione – Inammissibilità del ricorso.

 

Laddove una proposta di concordato di tipo liquidatorio si fondi sulla vendita di un complesso immobiliare ad un valore stima di poco sufficiente ad assicurare il pagamento del 20% dei creditori chirografari, ragion per cui sarebbe sufficiente l’esito negativo di un solo tentativo di vendita ed il ribasso usuale dei prezzi per escludere che detti creditori possano venir soddisfatti quantomeno nella percentuale richiesta dal novellato quarto comma dell’art. 160 L.F., risulta palese la violazione di detta disposizione, stante che non risulta più sufficiente una mera prospettazione ma è imposto all’imprenditore di garantire tale soddisfazione  sulla base di un piano che possa essere giudicato idoneo ad assicurare, con ragionevole certezza, anche senza fare ricorso ad una formula vincolante di garanzia giuridica o al deposito delle relative somme di denaro, l’adempimento di quella obbligazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/TribRO_01082016.pdf

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: