Tribunale di Treviso – Concordato liquidatorio: inammissibilità di una proposta che non contempli un effettivo impegno a soddisfare i chirografari almeno nella percentuale del 20% e che sia accompagnata da una relazione inadeguata.

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Data di riferimento: 
29/07/2016

 

Tribunale di Treviso 29 luglio 2016 - Pres. Fabbro, Rel. Passarelli.

 

Proposta di concordato liquidatorio - Creditori chirografari - Pagamento di almeno il venti per cento dei loro crediti – Assunzione di un impegno meramente ipotetico -  Mancanza di un vero impegno obbligatorio – Inammissibilità del piano.

 

Proposta di concordato liquidatorio - Relazione del professionista – Affermazione di plausibilità – Assenza di una formale attestazione – Carenza di una assunzione di responsabilità – Inadeguatezza – Mancato rispetto della prescrizione normativa.

 

Per quanto possa essere discusso il significato da attribuire all’espressione “deve assicurare”, prevista dal quarto comma del  novellato art. 160 L.F. con riferimento al pagamento a favore dei chirografari di almeno il venti per cento dei loro crediti, si deve ritenere che una tale locuzione verbale implichi l’assunzione di un impegno obbligatorio e non semplicemente descrittivo e ipotetico di quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni, come prospettata dalla proponente in sede di presentazione di una proposta di concordato preventivo (nello specifico il Tribunale ha giudicato inammissibile il piano proposto in quanto, pur prevedendo il pagamento dei chirografari nella misura del 22,20 %, era fondato su mere stime, non accompagnate da alcun elemento di conforto,  che fosse rappresentato, ad esempio, da comparazioni con vendite similari o da verifiche circa la possibilità di tenuta dei valori indicati in presenza di fattori di rischio o di scostamenti fisiologici). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Deve considerarsi difforme da quanto prescritto dall’art. 161, terzo comma, L.F.  la relazione del professionista che formuli conclusivamente un giudizio positivo in ordine alla fattibilità del piano concordatario,  laddove si  limiti a definire lo stesso come “plausibile ed adeguatamente definito”, senza esprimere una necessaria formale attestazione, con assunzione della relativa responsabilità, a riguardo della veridicità dei dati aziendali ed, in particolare, del prospettato valore di pagamento minimo dei chirografari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/CCF22082016.pdf

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: