Corte d'Appello di Trieste – Accordi di ristrutturazione dei debiti - Inammissibilità del ricorso ex art. 183 L.F. proposto da un soggetto carente di interesse all’impugnazione.

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Data di riferimento: 
10/08/2016

 

Corte d'Appello di Trieste, Sez. Feriale, 10 agosto 2016 (Decreto) - Pres. Da Rin, Rel. Colarieti.

 

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Domanda di omologa – Decreto di inammissibilità – Ricorso ex art. 183 L.F. – Carenza di interesse all’impugnazione – Contemporanea pendenza di altro ricorso ex art. 18 L.F.  – Reclamo meramente duplicativo.

 

È inammissibile, per carenza di interesse all’impugnazione, il ricorso ex art. 183 L.F. interposto da un soggetto che abbia già proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, emessa nelle premessa logico giuridica della inammissibilità della domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., posto che, nel caso di accoglimento del reclamo ai sensi dell’art. 18 L.F., la revoca della dichiarazione di fallimento produrrebbe l’effetto o di accogliere la domanda di omologa ovvero di consentire alla parte, non più fallita, di ottenere i medesimi effetti processuali perseguiti con il reclamo ex art. 183 L.F., meramente duplicativo dell’impugnazione di cui all’art. 18 L.F. (Daniele Casciano – Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

 

 

Provvedimento segnalato dal prof. avv. Alfredo Antonini.

 

Vedasi in questa rivista la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 560/16 del 11/08/2016. 

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: