Trib. di Udine - Intermediazione finanziaria - Richiesta di restituzione di cedole incassate e nullità del contratto quadro.

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Data di riferimento: 
16/01/2009

Tribunale di Udine - 16 gennaio 2009

dott.Alessandra Bottan Presidente;
dott. Gianfranco Pellizzoni Giudice rel.;
dott. Mimma Grisafi Giudice ;

La nullità del contratto quadro, per mancanza della forma scritta prevista ad substantiam, non travolge necessariamente tutti i singoli contratti stipulati dai clienti in esecuzione del contratto di negoziazione, raccolta e trasmissione di ordini, ma solo gli ordini che il cliente ha impugnato, facendo valere la nullità relativa prevista dalla legge. La pronuncia di nullità del contratto quadro, pur avendo portata di giudicato, non implica che sia coperta, sotto il profilo del dedotto e del deducibile, anche la diversa questione della propagazione degli effetti di tale accertamento agli altri autonomi rapporti intrattenuti dalle parti, pur nell'ambito delle stesso (inesistente) contratto quadro, trattandosi di nullità relativa azionabile solo dal cliente (contraente debole) e non dalla banca, che non può di conseguenza giovarsi della pronunzia, pena il venir meno dello scopo della norma che è dettata esclusivamente a tutela della parte più debole.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]