Corte di Cassazione – Risoluzione del concordato preventivo e dichiarazione di fallimento d’ufficio a seguito del D.Lgs. 5/2006 e del decreto correttivo 169/2007.

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Data di riferimento: 
15/05/2015

 

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 15 maggio 2015, n. 9934 – Primo Pres. f.f. L.A. Rovelli, Pres. Sezione M.G. Luccioli e R. Rordorf, Rel. S. Di Amato

 

Concordato preventivo – Risoluzione – D.Lgs. 5/2006 – Ultrattività – Disciplina transitoria - Art. 186 L.F. – Fallimento d’ufficio – Abrogazione implicita.

 

Concordato preventivo – Risoluzione – D.Lgs. 169/2007 – Art. 186 L.F. – Fallimento d’ufficio – Abrogazione – Valore ricognitivo – D.Lgs. 5/2006.

 

La riforma dettata dal D.Lgs. 5/2006 – che ha abrogato l’istituto del fallimento d’ufficio, lasciando inalterato l’art. 186 L.F., in difetto di diversa disposizione transitoria, è immediatamente applicabile alle fattispecie di concordato preventivo in corso di esecuzione al momento della sua entrata in vigore (riferendosi l’ultrattività della disciplina precedente, di cui all’art. 150 del decreto, alle sole procedure di fallimento e concordato fallimentare), con la conseguenza che non può dichiararsi il fallimento d’ufficio dell’imprenditore ammesso al concordato, in ipotesi di sua risoluzione (conf. Cass. 23/11/2012 n. 20757).  (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

L’abrogazione espressa della dichiarazione di fallimento d’ufficio operata dal decreto correttivo n. 169/2007 – che ha riscritto l’art. 186 L.F. eliminando la dichiarazione di fallimento all’esito della risoluzione del concordato preventivo – ha valore meramente ricognitivo di una abrogazione implicita indotta nel precedente testo dell’articolo dal d.lgs. 5/2006, che ha riformulato l’art. 6 L.F. in modo da rendere incompatibile la sopravvivenza dell’istituto nell’ambito della disciplina del concordato preventivo e che ha perciò superato il tralaticio ma disarmonico vecchio testo normativo, divenuto incoerente sia con l’abrogazione dell’istituto della dichiarazione di fallimento d’ufficio sia con il mutamento dei presupposti della procedura di concordato preventivo.(Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12646.pdf

 

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