Corte di Cassazione (5094/2015) – Nomina, revoca e sostituzione del Curatore a seguito della riforma della legge fallimentare del 2006.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
13/03/2015

Cassazione Civile, Sez. I, 13 marzo 2015, n. 5094 – Pres. A. Ceccherini, Rel. M. Cristiano.

Fallimento – Curatore – Riforma della legge fallimentare del 2006 – Organo ausiliario della amministrazione della giustizia – Nomina e mantenimento dell’incarico - Interesse pubblico  superindividuale e non soggettivo –  Correlato interesse privatistico dei soli creditori.

Fallimento – Curatore – Assenza di posizione soggettiva giuridicamente rilevante –  Decreto di revoca del Tribunale  - Decisione dell’eventuale reclamo da parte della Corte d’Appello –  Atti di amministrazione interna.

Fallimento – Curatore – Revoca – Decreto del Tribunale - Reclamo –  Provvedimento della Corte d’Appello – Natura ordinatoria e non decisoria - Ricorso straordinario per Cassazione – Inammissibilità.

Fallimento – Curatore – Revoca – Riforma della legge fallimentare – Artt. 23  e 37 L.F.  –  Necessità che ricorrano “giustificati motivi” – Significato della formula normativa.

Fallimento – Riforma della legge fallimentare – Curatore – Sostituzione richiesta dai creditori – Art. 37 bis L.F. – Motivazione – Applicabilità dell’art. 23 L.F. – Necessaria analoga sussistenza di giustificati motivi -– Sindacato del Tribunale – Assenza di vincoli.

Anche a seguito della riforma della legge fallimentare del 2006 è stato escluso che il Curatore ricopra una posizione soggettiva giuridicamente rilevante, trattandosi di un organo ausiliario dell’amministrazione della giustizia. La nomina a Curatore e il mantenimento dell’incarico rispondono infatti ad un interesse, superindividuale e di natura pubblicistica, al corretto svolgimento della procedura e alla più sollecita composizione del dissesto dell’impresa, al quale è correlato l’interesse strettamente privatistico dei creditori al soddisfacimento delle proprie ragioni. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

Attesa l’assenza di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante in capo al Curatore, il decreto del Tribunale di accoglimento o di rigetto dell’istanza di revoca del Curatore stesso ed altresì il provvedimento di conferma o di riforma del decreto, emesso dalla Corte d’Appello in sede di reclamo, rivestono natura meramente ordinatoria (di atto di amministrazione interno) e non decisoria. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

Avverso il provvedimento della Corte di Appello emesso in sede di reclamo contro il decreto del Tribunale di accoglimento o di rigetto dell’istanza di revoca del Curatore non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di un provvedimento di natura meramente ordinatoria (di atto di amministrazione interno) e non decisoria. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

A seguito della riforma della legge fallimentare del 2006 è esclusa la discrezionalità del Tribunale nel revocare il Curatore dal proprio incarico, potendo la revoca avvenire solo per “giustificati motivi”, ai sensi dell’art. 23 L.F., ed atteso che il decreto di revoca, ex art 37 L.F. deve essere motivato ed è soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 26 L.F. La formula “giustificati motivi” di cui al predetto art. 23 L.F. (di significato più ampio di quella di “giusta causa”) consente di ritenere che il provvedimento di revoca possa essere assunto non solo in presenza di una qualche forma diinadempienza ai suoi doveri da parte del curatore, ma anche per ragioni di mera convenienza od opportunità, nel superiore interesse della procedura. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

Ai sensi del combinato dispostodell’art. 23 e dell’art. 37 bis L.F.(articoli, rispettivamente, il primo sostituito ed il secondo introdotto dal D. Lgs. 5/2006), per la sostituzione del Curatore su richiesta avanzata dai creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi non è sufficiente l’indicazione da parte di questi ultimi delle ragioni della richiesta, spettando in ogni caso al Tribunale valutare se dette ragioni integrino o meno i giustificati motivi in presenza dei quali può farsi luogo alla sostituzione del Curatore. È dunque escluso che la volontà espressa dai creditori vincoli l’organo giudiziario, il quale non è tenuto a verificare unicamente la legittimità formale della richiesta, bensì deve valutare se le ragioni della stessa siano pertinenti alla migliore gestione della procedura e non funzionali al perseguimento di interessi diversi o di singoli creditori. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12298.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: