Tribunale di Mantova – Concordato preventivo e utilizzazione corretta, ai sensi dell’ art. 160, secondo comma, lettere c) e d) L.F., della suddivisione dei creditori in classi.

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Data di riferimento: 
11/08/2016

 

Tribunale di Mantova 11 agosto 2016 - Pres., Est. De Simone.

 

Concordato preventivo -  Proposta – Suddivisione dei creditori in classi – Previsione di trattamenti non differenziati – Ammissibilità - Art. 160, secondo comma, lettere c) e d) L.F. – Interpretazione – Possibilità di un’applicazione disgiunta.

 

Alla luce dell’ampia libertà di scelta lasciata dal legislatore al proponente il concordato nell’individuazione delle forme e modalità di soddisfacimento dei crediti, deve considerarsi ammissibile, laddove la prospettata differenziazione dei trattamenti trovi ragionevole giustificazione nell’omogeneità delle posizioni e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, il classamento dei creditori anche se disgiunto dall’offerta di trattamenti diversificati tra tutte le varie classi e ciò in quanto, principalmente la suddivisione dei creditori si ricollega ai diversi interessi di cui essi sono portatori, non potendosi interpretare come congiunte le previsioni contemplate dalle lettere c) e d) dell’art 160, secondo comma, L.F.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15740.pdf

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: