Tribunale di Pesaro – Liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative: divieto dell’inizio o della prosecuzione dell’azione esecutiva privilegiata di cui all’41 del T.U.B..

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Data di riferimento: 
12/08/2016

Tribunale di Pesaro 12 agosto 2016 - Est. Fazzini.

Fallimento - Istituto di credito fondiario – Procedura esecutiva individuale  - Possibile inizio o prosecuzione ex art. 41 del TUB – Assegnazione provvisoria di somme – Definitività – Onere dell’insinuazione al passivo – Somma ottenuta in eccesso – Obbligo della restituzione.

Liquidazione coatta amministrativa - Ente cooperativo - Privilegio fondiario ex art. 41 del TUB – Azioni esecutive individuali – Inizio o prosecuzione – Inammissibilità.

Non deroga alla disciplina in materia di accertamento del passivo ed al principio dell’esclusività della verifica fallimentare di cui all’art. 52 L.F., l’assegnazione, nei limiti garantiti dall’ipoteca, di una somma che sia disposta nell’ambito di una procedura esecutiva individuale, iniziata o proseguita, ai sensi dell’art. 41 del TUB, da un istituto di credito fondiario  nei confronti del debitore fallito cui in precedenza aveva concesso un mutuo ipotecario, in quanto tale assegnazione ha natura provvisoria, onde è onere della banca, che voglia rendere definitivo ed in tal modo conservare il risultato, condizionato all’inesistenza di crediti prededucibili o muniti da cause di prelazione superiori, dell’esecuzione privilegiata, di insinuarsi al passivo fallimentare in modo da consentire la graduazione dei crediti cui è finalizzata la procedura concorsuale, impegnandosi ad eventualmente restituire alla massa la somma ottenuta in eccesso rispetto a quella riconosciuta nel reparto fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Al contrario di quanto avviene nelle ipotesi di fallimento, in caso di liquidazione coatta amministrativa di un ente cooperativo, il creditore fondiario, ai sensi dell’art. 3 della Legge 17 luglio 1975, n. 400 (Norme intese ad uniformare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi), non può iniziare o proseguire alcuna azione esecutiva individuale sui beni compresi nella liquidazione anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga al disposto dell’art. 51 L.F.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15743.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: