Tribunale di Rovigo – Non assoggettabilità a fallimento di una impresa agricola che abbia affittato a terzi la propria azienda. Responsabilità aggravata dell’istante.

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Data di riferimento: 
20/09/2016

 

Tribunale di Rovigo 20 settembre 2016 - Pres. D'Amnico, Rel. Martinelli.

 

Fallimento – Imprenditore agricolo – Non assoggettabilità – Dismissione dell’attività – Affitto dell’azienda – Irrilevanza.

 

Istanza di fallimento – Impresa agricola – Consapevolezza della non fallibilità – Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

 

Non può essere dichiarata fallita una società avente ad oggetto l’esercizio di attività agricola che, dismessa tale attività, non svolga in concreto alcuna attività imprenditoriale, tale non potendosi considerare l’affitto della propria azienda a terzi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Integra i presupposti  soggettivi richiesti dal primo comma dell’art. 96 c.p.c. l’aver proposto ex art. 6 L.F.  una domanda di fallimento nella consapevolezza (o conoscibilità) della sua inammissibilità, ossia l’aver assunto tale iniziativa nei confronti di una società avente per oggetto sociale l’esercizio di una attività agricola senza contestare la coincidenza tra l’attività indicata nell’oggetto sociale e quella concretamente svolta che, alla luce dell’art. 2135 c.c. come modificato dal D. Lgs. 228/2001, risulta  fondamentale per decidere dell’assoggettabilità o meno di un’impresa alla procedura fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/TribRO20092016.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: