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Corte d’Appello di Trieste, 28 ottobre 2016 – Pres. rel. dott. S. Daidone

Ai fini della revocatoria delle rimesse, il curatore assolve ai propri oneri assertivi e probatori individuando il conto corrente, indicando il complessivo ammontare dei versamenti ivi confluiti nel periodo sospetto (non essendo necessaria, invece, l’individuazione delle singole rimesse) e la “scopertura” del conto stesso al momento in cui si sono verificati i versamenti. Grava sulla Banca, invece, per sottrarsi all’obbligo di restituzione, l’onere di provare che i versamenti non abbiano ridotto in maniera “consistente” e “durevole” l’esposizione debitoria, secondo quanto dispone l’art. 67, terzo comma, lett. b l.f. In difetto di tale prova, come pure nel caso in cui tale riduzione risulti comunque provata, la revoca viene disposta e la restituzione limitata secondo il criterio oggettivo del massimo scoperto, come previsto dall’art. 70 l.f., che costituisce norma di chiusura.

[La pronuncia ha riformato Tribunale di Udine, 19 dicembre 2014, rinvenibile in https://www.unijuris.it/node/2526 ]