Corte di Cassazione – Concordato fallimentare risolto ed escussione della garanzia prestata dal terzo assuntore: legittimazione ad agire.

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Data di riferimento: 
03/11/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 novembre 2016 n. 22284 - Pres. Rel. Nappi.

 

Fallimento -  Artt. 124  e sgg. L.F. - Concordato fallimentare – Risoluzione per inadempimento - Garanzia prestata da un terzo – Escussione – Legittimazione attiva dei creditori ammessi al passivo – Legittimazione del curatore – Esclusione – Motivi.

 

In ipotesi di fallimento che risulti riaperto ex art. 137 L.F. a seguito della risoluzione di un concordato fallimentare per inadempimento agli obblighi assunti con la proposta, la legittimazione ad agire in giudizio per far valere la garanzia prestata da un terzo per l’esecuzione del concordato, non spetta  al curatore del fallimento, bensì ai singoli creditori ammessi al passivo prima dell’apertura della procedura concordataria, atteso che, ai sensi dell’art. 140, terzo comma, L.F., sono solo questi ultimi a conservare le garanzie per le somme che risultano loro ancora dovute, ed atteso che tale garanzia, benché corrisponda anche all’interesse del debitore in quanto funge da supporto della proposta, è ovviamente prestata a beneficio dei creditori. A maggior ragione il curatore deve ritenersi escluso dalla possibilità di escutere la garanzia, sia in quanto, in mancanza di una espressa previsione normativa, non può fungere ex art. 81 c.p.c. da sostituto processuale, sia in quanto la sua legittimazione ad agire in giudizio non può trovare fondamento nella previsione dell’art. 43, primo comma, L.F., giacché tale disposizione attribuisce al curatore la legittimazione ad agire in giudizio solo a tutela dei diritti esistenti nel patrimonio del fallito e non anche di quelli facenti capo ai terzi, e stante che, seppure lo stesso risulti essere tutore dell’interesse dei creditori, può sostituirsi ad essi nell’esercizio di azioni corrispondenti a diritti di cui siano titolari solo laddove tale possibilità sia (come nel caso dell’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali contro gli amministratori della società fallita) espressamente prevista dal legislatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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