Agenzia delle Entrate - Ris. 120/E dd. 5.5.09 - Cessione del credito - Nota di variazione emessa dal cedente - Condizioni

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Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 120/E del 5 maggio 2009.

IVA - Fallimento - Cessione del credito - Nota di variazione emessa dal cedente - Condizioni - Valore - Irrilevanza degli accordi civilistici.

In caso di fallimento e di procedure concorsuali la variazione in diminuzione dell'Iva per i crediti ceduti può essere operata solo dal cedente mediante emissione di nota di variazione in diminuzione a condizione che si sia insinuato al passivo prima di aver ceduto il credito e che non sia stato estromesso dal cessionario. La nota di variazione può essere emessa per un valore pari alla differenza tra il valore nominale del credito e l'ammontare complessivo dei pagamenti parziali (comprensivi sia della quota imponibile che dell'imposta) eseguiti dal fallito, a nulla rilevando il prezzo del credito ceduto pro-soluto corrisposto dal cessionario né gli accordi di natura civilistica contenuti nel contratto di cessione del credito. (fb)

(Massima tratta dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

 

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