Corte di Cassazione – Consecuzione delle procedure concorsuali e revocatoria degli atti inerenti i soci illimitatamente responsabili.

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Data di riferimento: 
13/04/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 aprile 2016 n. 7324 - Pres. Didone, Est. Di Virgilio.

 

Consecuzione tra procedure concorsuali - Revocatoria fallimentare - Considerazione unitaria –  Momento dell’ammissione a concordato preventivo - Retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto – Illegittimità dell’ ammissione – Sindacato del giudice investito della revocatoria – Inammissibilità.

 

Procedura di concordato preventivo e successivo fallimento - Soci illimitatamente responsabili – Revocatoria degli atti inerenti i soci illimitatamente responsabili personali - Principio della consecuzione processuale – Inapplicabilità – Termine iniziale del periodo sospetto -  Data del fallimento in estensione – Momento rilevante.

 

In tema di revocatoria fallimentare, il fatto che una procedura di  fallimento abbia fatto seguito ad una procedura di concordato preventivo comporta una considerazione unitaria delle stesse procedure, con conseguente retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento dell'ammissione del debitore alla prima di esse. In tal caso, ciò che rileva non è la legittimità dell’ ammissione a concordato preventivo, ma il fatto che un'ammissione vi sia stata ed una procedura di concordato sia iniziata, non potendo il giudice investito della revocatoria  rivalutare i presupposti di tale ammissione, come non può sindacare la legittimità della sentenza dichiarativa di fallimento, essendogli in ogni caso  imposto di considerare la successiva dichiarazione del fallimento come conseguenza del medesimo stato d'insolvenza già posto a fondamento dell'ammissione al concordato preventivo, laddove la dichiarazione di fallimento si palesi come l'unico sbocco necessario della crisi dell'impresa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il principio della consecuzione processuale tra le procedure di concordato preventivo e di fallimento non può essere applicato in sede di revocatoria fallimentare con riferimento ai creditori personali dei soci illimitatamente responsabili di società di persone, in  quanto l'efficacia del concordato preventivo della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili concerne esclusivamente i debiti sociali (nello specifico, in sede revocatoria ex art. 67, primo comma n.4, L.F. di una iscrizione ipotecaria sui beni dei soci illimitatamente responsabili, si è dato rilievo, quale termine iniziale del periodo sospetto, alla sola data del fallimento in estensione pronunciata ai sensi dell’art. 147 L.F., stante che i soci risultavano essere stati assoggettati ad una sola procedura concorsuale, cioè al fallimento, mentre l'ammissione al concordato preventivo era stata disposta nei confronti della sola società, onde il principio della consecuzione processuale non poteva trovare applicazione nei loro confronti).  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16326.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: