Tribunale di Latina – Fallimento: revocatoria dei pagamenti ex art. 67 L.F. e decorrenza del termine di inefficacia ex art. 44 L.F.

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Data di riferimento: 
21/09/2016

 

Tribunale di Latina 21 settembre 2016 -Est. Vaccarella.

 

Fallimento -  Esenzione da revocatoria – Pagamenti “nei termini d’uso” – Valutazione dell’espressione – Riferibilità sia all’attività svolta che alle modalità di pagamento- Necessario paragone di entrambe con quelle normalmente utilizzate.

 

Dichiarazione di fallimento -  Revocatoria  di pagamenti entro i sei mesi antecedenti – Conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’accipiens – Onere probatorio gravante sul curatore – Specifica attività -  Svolgimento in un ambito territoriale ristretto  ed in presenza di pochi operatori – Presupposti di miglior conoscenza dello stato di decozione.

 

Fallimento – Atti successivamente compiuti dal fallito – Inefficacia a partire dal giorno stesso della dichiarazione.

 

L’espressione “nei termini d’uso” utilizzata dal legislatore in sede di esenzione da revocatoria ex art. 67 terzo comma, lettera a) L.F. si deve ritenere sia riferita ad un dato fattuale più che formale, cioè non agli usi negoziali in essere in un particolare settore, ma alle modalità dello specifico rapporto; pertanto, restano fuori dalla portata della norma sia i pagamenti connessi ad operazioni straordinarie ed eccezionali non giustificate dall’attività tipica del solvens, sia quelli eseguiti con modalità diverse da quelle utilizzate dalle parti concretamente e normalmente nel corso dei loro rapporti. In sostanza, il termine di paragone deve intendersi, da un lato, il tipo di controprestazione che viene in quella particolare ipotesi  rimunerata e, dall’altro, le modalità di adempimento da parte della società decotta nel periodo sospetto (o nell’imminenza di esso) rispetto a quelle usualmente utilizzate dalle stesse  parti nel corso dell’intera durata del rapporto tra loro intercorso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’accipiens, della cui prova il curatore è onerato ai sensi dell’art. 67, secondo comma, L.F. per  poter ottenere la revoca di pagamenti liquidi ed esigibili effettuati dalla fallita entro i sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, può ricavarsi dal fatto che le due società coinvolte nella specifica operazione di pagamento operavano in un ambito territoriale ristretto ed in un particolare settore  caratterizzato dalla presenza di pochi operatori (nello specifico, la gestione dei rifiuti nell’ambito di una provincia), ragion per cui si può agevolmente presumere che le informazioni sullo “stato di salute” delle società coinvolte  circolassero in maniera più rapida ed agevole (Pierluigi Ferrini- Riproduzione riservata)

 

L’automatica indisponibilità ex art. 44 L.F. del patrimonio del fallito, quale soggetto passivo, che si determina erga omnes con la pubblicazione della sentenza di fallimento, si deve ritenere operi dal giorno stesso della dichiarazione di fallimento e non dal giorno successivo (come, nello specifico, sostenuto dall’accipiens). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16272.pdf

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: