Corte di Cassazione – Revoca del concordato per mancato versamento delle somme necessarie per la procedura entro il termine perentorio di 15 giorni e dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
23/09/2016

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 settembre 2016 n. 18704 - Pres. Bernabai, Rel. Di Marzio.

Concordato preventivo – Spese della procedura – Deposito – Termine – Perentorietà.

Concordato preventivo Revoca – Procedura – Fallimento.

Il termine fissato dal Tribunale, ex art. 163, comma 2, n. 4, L.F., per il deposito della somma necessaria per l’intera procedura di concordato preventivo ha carattere perentorio in quanto funzionale alla preventiva costituzione di un fondo e quindi alla stessa prosecuzione della procedura. [Tommaso Bronzin – Riproduzione riservata]

L’omesso versamento del deposito entro il termine stabilito dal Tribunale rientra, in forza del richiamo effettuato dall’art. 163, comma 3 L.F. al primo comma dell’art. 173 L.F., tra le cause legittimanti l’apertura del procedimento di revoca dell’ammissione al concordato. Il mancato richiamo del comma 2 dell’art. 173 L.F., da parte dello stesso art. 163, comma 3 L.F., non vale invece ad escludere la possibilità che venga dichiarato il fallimento in esito alla stessa procedura di revoca, la quale potrà anche contestualmente condurre, su istanza del creditore o del P.M., all’eventuale pronuncia della relativa sentenza, qualora venga accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5 L.F.. La revoca dell’ammissione al concordato, pertanto, non implica automaticamente la successiva dichiarazione di fallimento. [Tommaso Bronzin – Riproduzione riservata]

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16256.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: