Tribunale di Treviso – Sovraindebitamento: ipotesi di insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’ammissione alle procedure di risoluzione della crisi.

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Data di riferimento: 
21/12/2016

Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 21 dicembre 2016 - G.D. Uliana
Crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore od accordo coi creditori – Previsione di una non integrale soddisfazione dei debiti – Conservazione di parte del patrimonio da parte del proponente – Contrasto con l’art. 2740 c.c. – Inammissibilità della proposta.
Crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore – Previsione di pagamento dei debiti in oltre cinque anni - Giurisprudenza - Durata ritenuta eccessiva – Incompatibilità con la procedura azionata – Inaccoglibilità.
Crisi da sovraindebitamento – Causa - Stipula ravvicinata di più contratti di mutuo –Possibilità di adempimento dell’obbligazioni - Assenza delle necessarie garanzie - Procedure di composizione – Domanda di ammissione - Carenza del presupposto della meritevolezza – Inaccoglibilità.
Crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore – Debitore persona fisica fideiussore di soggetti imprenditori – Accessorietà della fideiussione - Insussistenza del presupposto soggettivo richiesto per l’ammissione.
Il piano sottostante alla proposta del consumatore o la proposta di accordo con i creditori per porre rimedio, ai sensi della L.3/2012, ad una sua crisi di sovraindebitamento, si devono considerare inammissibili, laddove prevedano, anziché la cessione dell’intero patrimonio, il mantenimento di alcune proprietà in capo al debitore e nel contempo comunque una soddisfazione non integrale dei creditori, dovendosi in tal caso ritenere che le proposte, come formulate, sottraggano agli stessi creditori la garanzia di adempimento delle obbligazioni come prevista dall’ art. 2740 c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Risulta inaccoglibile per incompatibilità con la procedura azionata ai sensi dell’art 6 della L. 3/2012 il piano del consumatore che preveda il pagamento parziale dei creditori in più di cinque anni, stante che tale durata eccede quel lasso breve di tempo (tre o cinque anni) che la giurisprudenza ritiene che vada assunto quale presupposto di ammissibilità della proposta di composizione della crisi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non paiono sussistere i requisiti di meritevolezza necessari per l’ammissione alla procedura di composizione della crisi il debitore che abbia deliberatamente stipulato a distanza di pochi anni più contratti di mutuo impegnandosi a versare mensilmente una cifra prossima a quanto riceveva a titolo di stipendio (nello specifico il proponente aveva acquistato, ricorrendo a tre mutui bancari, tre immobili, confidando che almeno uno dei finanziamenti si “autofinanziasse” con un canone di locazione, senza neppure avere la certezza che il rapporto locativo si sarebbe svolto ininterrottamente per molti anni e senza neppure tutelarsi mediante un documento scritto per l’eventualità del verificarsi di un qualche inadempimento). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Dovendosi intendere in modo stretto e rigoroso il rapporto di accessorietà della fideiussione con il privato consumo, non può accedere al piano del consumatore il debitore persona fisica che ha assunto fideiussioni bancarie nell’interesse dell’altrui attività imprenditoriale e ciò in ragione del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il fideiussore ha veste di professionista/imprenditore a causa dell’omologa posizione che sia rivestita dal debitore principale nel rapporto garantito (c.d. teoria dell’imprenditore o professionista “di riflesso”). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/170114150118.PDF

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: