Tribunale di Treviso – Possibile dichiarazione di fallimento, anche su iniziativa del debitore, in fase di esecuzione di un concordato preventivo omologato, non risolto né annullato.

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Data di riferimento: 
10/01/2017

Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 10 gennaio 2017 - Pres. Rel. Fabbro.

Dichiarazione di Fallimento – Istanza del debitore – Inadempimento di un concordato preventivo – Mancata risoluzione e mancato annullamento – Possibilità riconosciuta.

Si deve ritenere che sia possibile (anche su iniziativa della stessa debitrice ai sensi dell’art. 6 L.F.) che venga dichiarato il fallimento di una società in pendenza della esecuzione di un concordato preventivo omologato (nello specifico con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F.) in caso di inadempimento dello stesso, e ciò anche qualora non sia stato, in difetto di iniziativa da parte dei creditori, risolto od annullato. La giurisprudenza, facendo leva su una decisione della Corte Costituzionale (sentenza n. 106/2004) ha ammesso senza obiezioni tale possibilità e tale scelta risulta ancora più condivisibile dopo l’eliminazione, ad opera dell’art. 17, primo comma, del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, dell’ultimo comma dell’art. 186 L.F. che sembrava subordinare la dichiarazione di fallimento a tale evenienza, laddove prevedeva che” con la sentenza che risolve o annulla il concordato il Tribunale dichiara il fallimento”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/170114150032.PDF

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: