Corte di Cassazione, Sez. Un. – Accordo di ristrutturazione dei debiti: ricorso straordinario per cassazione avverso la decisione della corte d’appello. Ammissibilità e legittimazione passiva.

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Data di riferimento: 
27/12/2016

 Corte di Cassazione, Sez.Un., 27 dicembre 2016 n. 26989 - Pres. Rordorf, Rel. De Chiara.

Concordato preventivo – Decreto di omologazione o di revoca dell’ammissione - Possibilità di impugnazione con ricorso straordinario per cassazione -  Osservazioni svolte dalle Sezioni Unite –Decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti – Analogia tra le procedure.

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Omologazione – Reclamo – Decreto -  Carattere decisorio – Ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione.

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Omologazione -  Decreto della corte d’appello - Ricorso per cassazione - Legittimazione passiva.

Le osservazioni svolte dalle Sezioni Unite con sentenza n. 27073 del 28 dicembre 2016 in merito alla possibilità di impugnare con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost. il decreto di omologazione ex art. 180 L.F. del concordato preventivo e quello di revoca ex art. 173 L.F. dell’ammissione a detta procedura, si devono ritenere valide anche per quanto concerne il provvedimento conclusivo del procedimento di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., stante che sia il provvedimento emesso dal tribunale ai sensi del quarto comma di detto articolo, sia, per ragioni sistematiche, quello emesso dalla corte di appello in sede di eventuale reclamo ex art. 183, primo comma, L.F., si deve ritenere rivestano la forma del decreto e non della sentenza (come erroneamente, nello specifico, la Corte d’appello, innanzi alla quale era stata proposta l’impugnazione, ha denominato il suo provvedimento). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il decreto con cui la corte d’appello, decidendo sul reclamo ai sensi dell’art. 183, comma primo, richiamato dall’art. 182 bis, comma quinto, L.F., provvede in senso positivo o negativo in ordine all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ha carattere decisorio ed è pertanto soggetto, non essendo previsti altri mezzi di impugnazione, a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma settimo, Cost.. (Principio di diritto)

In caso di ricorso per cassazione del debitore avverso il decreto con cui la corte d’appello, provvedendo sul reclamo ai sensi dell’art. 183, comma primo, richiamato dall’art. 182 bis, comma quinto, L.F., nega l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, la legittimazione passiva non spetta al pubblico ministero, essendo questo privo del potere di impugnazione del provvedimento, bensì ai creditori per titolo e causa anteriore alla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, ai quali si riferiscono gli effetti dell’accordo stesso, nonché agli altri interessati che abbiano proposto opposizione. (Ulteriore principio di diritto)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/170116150606.pdf 

Vedasi in questa rivista sentenza delle SS.UU. 28 dicembre 2016 n. 27073

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: