Corte di Cassazione (602/17) – Istanza di fallimento di società cancellata dal registro delle imprese: validità della notifica del ricorso effettuata tramite PEC.

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Data di riferimento: 
12/01/2017

 

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 gennaio 2017 n. 602 - Pres. Bernabai, Rel. Cristiano.

 

Società cancellata dal registro delle imprese – Fallibilità – Notifica del ricorso eseguita tramite PEC – Indirizzo rimasto attivo -Validità.

 

Istanza di fallimento – Notifica  tramite PEC - Omessa od errata denominazione della persona giuridica – Nullità dell’atto introduttivo - Assoluta incertezza al fine dell’identificazione dell’ente - Condizione necessaria.

 

Anche nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, in assenza di specifiche previsioni sul punto da parte dell’art. 15, terzo comma, L.F., si deve ritenere che la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento si debba considerare valida laddove effettuata all’indirizzo di posta elettronica di detta società come in precedenza comunicato al predetto registro, stante che, ai sensi dell’art. 10 L.F., la stessa può, nonostante l’avvenuta cancellazione, essere comunque dichiarata fallita entro un  anno da tale momento e non perde, pertanto, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale. Non ricorre, pertanto, alcuna delle ipotesi di nullità della notificazione contemplate dall’art. 160 c.p.c., seppure la stessa non sia stata eseguita ai sensi dell’art. 145 c.p.c.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

In tema di persone giuridiche, l’omessa od errata denominazione del soggetto chiamato a contraddire determina, ai sensi dell’art. 164, primo comma, c.p.c.,  la nullità dell’atto introduttivo  per inesistenza del requisito di cui al n. 2 dell’art. 163 c.p.c. solo quando vi sia incertezza assoluta sull’identificazione dell’ente (nello specifico, ad avviso della Suprema Corte il ricorso per la dichiarazione di fallimento non si poteva, come sostenuto dal Giudice del merito, considerare nullo in quanto, pur essendo stato intestato ad un  soggetto inesistente, aveva raggiunto lo scopo al quale era destinato, atteso che l’identificazione dell’effettiva società debitrice era ricavabile sia dalla relazione di notifica in cui la denominazione era stata correttamente riportata, sia dall’indicazione del corretto numero di partita IVA) (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/170114145007_0.PDF

 

In senso analogo vedasi in questa rivista Cassazione n. 17946/2016  (https://www.unijuris.it/node/3061)

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: