Tribunale di Pordenone – Concordato preventivo : incompatibilità tra affitto d’azienda in corso di procedura e concordato in continuità. Necessità che l’impresa sia gestita dall’imprenditore.

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Data di riferimento: 
19/01/2017

Tribunale di Pordenone 19 gennaio 2017 - Pres. Biasutti, Rel. Dall'Armellina.

Concordato preventivo in continuità - Affitto d’azienda a terzi – Perfezionamento in corso si procedura – Incompatibilità -  Gestione aleatoria ad opera dell’imprenditore – Condizione necessaria.

Pur in presenza di tesi contrastanti, si deve ritenere che l’affitto d’azienda perfezionatosi nel corso di un concordato con continuità, seppur sia previsto quale strumento “ponte” in vista del successivo trasferimento della stessa per un prezzo determinato, non sia compatibile con la previsione dell’art. 186 bis L.F. in quanto possibilità operativa non contemplata da tale normativa e, altresì,  in ragione sia della riferibilità a terzi della temporanea continuità, sia della cessazione dell’attività imprenditoriale da parte del debitore; ciò in quanto la sopportazione del rischio d’impresa da parte dei creditori concorsuali può giustificarsi e sussistere solo laddove l’impresa sia gestita dall’imprenditore e la gestione continui a presentare profili di aleatorietà. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: