Tribunale di Reggio Emilia – Trascrizione della sentenza di fallimento ex artt. 88 e 64 l.f.: modalità.

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Data di riferimento: 
13/10/2016

Tribunale Reggio Emilia 13 ottobre 2016 - Pres. Rosaria Savastano - Est. Maserati.

Trascrizione sentenza di fallimento – Atti a titolo gratuito – Trascrizioni ex artt. 88 e 64 l.f.  –  Modalità.

Nell’ipotesi in cui il fallito, con atto a titolo gratuito sottoscritto qualche mese prima della dichiarazione di fallimento, abbia disposto a favore della nuora del diritto di abitazione sugli immobili di sua esclusiva proprietà, la curatela, per trascrivere la sentenza di fallimento anche ai fini del secondo comma dell’art. 64 l.f., dovrà presentare due note: la prima, a sensi dell’art. 88 l.f., avrà “codice 617 – sentenza dichiarativa di fallimento” e sarà eseguita a favore della massa dei creditori e contro il fallito, la seconda avrà “codice 600 – atto generico”, riporterà nell’indicazione dell’oggetto “apprensione dei beni al fallimento ex art. 64 comma II L. Fall.” e sarà effettuata sempre a favore della massa dei creditori ma sia contro il fallito che contro il terzo avente causa .( Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16081.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: