Tribunale di Firenze – Affitto d’azienda prodromico al trasferimento e continuità aziendale nel concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
01/02/2016

Tribunale di Firenze, 01 Febbraio 2016 – Silvia Governatori, pres. – Cosmo Crolla, giudice - Rosa Selvarolo, rel.

Concordato preventivo con riserva – Momento introduttivo del procedimento – Determinazione - Deposito della proposta e del piano.

Concordato preventivo - affitto d'azienda prodromico alla successiva cessione – Continuità aziendale - Esclusione

La procedura di concordato preventivo può ritenersi introdotta, al fine di valutare quale sia le legge applicabile, solamente con il deposito della proposta e del piano. (Francesco Gabassi – riproduzione riservata).

L’affitto d’azienda già in atto al momento della domanda di concordato preventivo e pianificato quale strumento di transito verso il successivo trasferimento dell’azienda stessa non dà luogo a continuità aziendale con applicazione della disciplina specifica prevista dalla legge fallimentare e quindi la società debitrice deve assicurare ai creditori chirografari almeno un soddisfacimento pari al 20% delle loro spettanze. (Nel caso specifico il piano prevedeva l’impegno dell’affittuaria alla liquidazione del magazzino attraverso un contratto estimatorio ed alla liquidazione dei crediti tramite la loro riscossione). (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14843.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: