Corte d'Appello di Milano – Fallimento: non assoggettabilità a revocatoria dei pagamenti dei corrispettivi effettuati da una società di capitali a favore di un suo amministratore.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
09/07/2015

Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ.,  09 luglio 2015 – Pres. Gianna Vallescura, Rel. Marisa G. Nardo.

Fallimento – Società di capitali–  Stato di insolvenza – Pagamento del corrispettivo all’amministratore – Natura professionale della prestazione resa – Attività rientrante nell’ambito del lavoro parasubordinato – Esenzione da revocatoria ex art. 67, terzo comma, lettera f) L.F..

Si devono considerare non revocabili, ex art. 67, terzo comma, lettera f) L.F. i pagamenti dei corrispettivi effettuati a favore  dell’amministratore di una società di capitali, poi fallita quando già si trovava in stato d’insolvenza, in quanto il rapporto tra questi e la società stessa va ricondotto, ad avviso della prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, in considerazione della natura continuativa, coordinata e prevalentemente personale della prestazione resa, nell’ambito del lavoro parasubordinato, specie laddove (come nel caso di specie) l’amministratore risulti essere estraneo alla compagine societaria e, dunque, il legame con la stessa sia di natura esclusivamente professionale, essendo la scelta a ricoprire quel ruolo, fatta dalla società, ricaduta su di lui proprio in ragione delle  sue specifiche capacità professionali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13053.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: