Corte di Cassazione - Dichiarazione di fallimento di impresa fittiziamente trasferita all’estero e termine annuale di cui all’art. 10 l.f.

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Data di riferimento: 
04/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 04 Gennaio 2017, n. 43. Aniello Nappi, pres. - Massimo Ferro, rel.

Fallimento – Dichiarazione – Procedimento – Fittizio trasferimento della sede all’estero – Decorso del termine annuale ex art. 10 l.f. – Esclusione – Giurisdizione Italiana ex art. 9 l.f. - Sussistenza

Laddove la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta non a compimento del procedimento di liquidazione dell’ente o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell’esercizio dell’impresa e da cui la legge faccia discendere l’effetto necessario alla cancellazione, bensì quale conseguenza del trasferimento all’estero della sede della società, e quindi sull’assunto che questa continui, invece, a svolgere attività imprenditoriale, benché in altro stato, non trova applicazione l’art. 10 l.f.. Nell’ipotesi in cui il trasferimento all’estero debba ritenersi fittizio, peraltro, la permanenza dell’attività in Italia non fa perdere la giurisdizione per la dichiarazione di fallimento del giudice italiano ex art. 9 l.f. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16596.pdf

 

(In questo sito vedasi anche Cass. 5945/2013 - https://www.unijuris.it/node/1764 )

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: